Valutazione dell'impatto ambientale (VIA)

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Fasi della procedura VIA
Partecipazione del pubblico

 

I considerando della direttiva VIA prevedono già tra i suoi obiettivi primari l'effettiva partecipazione del pubblico al processo decisionale. Consentire al pubblico di esprimere e ai responsabili delle decisioni di tenere conto delle opinioni e delle preoccupazioni che possono essere rilevanti per tali decisioni aumenta la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce alla sensibilizzazione del pubblico sulle questioni ambientali e al sostegno delle decisioni prese.

Articolo 6 della Direttiva VIA: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità che possono essere interessate dal progetto in ragione delle loro specifiche responsabilità ambientali o delle loro competenze locali e regionali abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla richiesta di autorizzazione, tenendo conto, se del caso, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in termini generali o caso per caso. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in termini generali o caso per caso. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 sono trasmesse a tali autorità. Le modalità di consultazione sono stabilite dagli Stati membri.

Per garantire l'effettiva partecipazione del pubblico interessato alle procedure decisionali, il pubblico è informato per via elettronica e mediante avvisi pubblici o altri mezzi appropriati, delle seguenti questioni all'inizio delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, al più tardi, non appena le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:
  1. (a) la richiesta di autorizzazione;
  2. (b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, se del caso, il fatto che si applichi l'articolo 7;
  3. (c) l'indicazione delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, di quelle presso le quali è possibile ottenere le informazioni pertinenti, di quelle alle quali è possibile presentare osservazioni o quesiti, nonché i tempi previsti per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
  4. (d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;
  5. (e) l'indicazione della disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
  6. (f) un'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui, e dei mezzi con cui, saranno rese disponibili le informazioni pertinenti;
  7. (g) i dettagli delle modalità di partecipazione del pubblico adottate ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico interessato, entro termini ragionevoli, quanto segue:
  1. (a) qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
  2. (b) in conformità alla legislazione nazionale, le principali relazioni e consulenze rilasciate all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato viene informato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo;
  3. (c) in conformità alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (1), le informazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo che sono pertinenti per la decisione ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva e che diventano disponibili solo dopo che il pubblico interessato è stato informato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato devono essere offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e a tal fine deve avere il diritto di esprimere commenti e pareri quando tutte le opzioni sono aperte all'autorità o alle autorità competenti prima che venga presa una decisione sulla richiesta di autorizzazione.

5. Le modalità di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o pubblicazione sui giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio mediante osservazioni scritte o mediante un'inchiesta pubblica, sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo appropriato.

6. Devono essere previsti tempi ragionevoli per le diverse fasi, che consentano un tempo sufficiente per:
  1. (a) informare le autorità di cui al paragrafo 1 e il pubblico; e
  2. (b) alle autorità di cui al paragrafo 1 e al pubblico interessato di preparare e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
7. I termini per la consultazione del pubblico interessato sul rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non devono essere inferiori a 30 giorni.