Fasi della procedura VIA
Monitoraggio
La decisione di concedere l'autorizzazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- (a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);
- (b) qualsiasi condizione ambientale allegata alla decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, se del caso, le misure di monitoraggio.
La Direttiva VIA richiede misure di monitoraggio solo nei casi in cui ciò sia debitamente giustificato (ad esempio, quando le emissioni in acqua del progetto possono avere effetti negativi significativi sulle acque sotterranee del sito, il cui stato deve essere monitorato). Queste misure devono essere già incluse nella relazione sulla VIA e, come stabilito dall'articolo 8a(1), devono essere approvate e incluse nell'autorizzazione.
Al fine di evitare duplicazioni, si dovrebbe facilitare l'uso dei sistemi di monitoraggio esistenti. Per esempio, quando le emissioni nell'aria sono preoccupanti, i risultati delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria esistenti potrebbero essere utilizzati per monitorare gli effetti del progetto.
Il monitoraggio è una delle parti più impegnative del processo di VIA ed è spesso considerato dagli operatori (sia dai committenti che dalle autorità competenti) come il più difficile da attuare.