Valutazione dell'impatto ambientale (VIA)

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

Il processo della VIA

 

La direttiva VIA definisce la valutazione dell'impatto ambientale come un processo che prevede diverse fasi, documenti correlati e consultazioni.

Articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della direttiva VIA:
(g) "valutazione dell'impatto ambientale": un processo che consiste in:
  1. (i) la preparazione di una relazione di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, come previsto dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
  2. (ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, se del caso, all'articolo 7
  3. (iii) l'esame da parte dell'autorità competente delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e delle eventuali informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e di tutte le informazioni pertinenti ricevute attraverso le consultazioni di cui agli articoli 6 e 7;
  4. (iv) la conclusione motivata dell'autorità competente sugli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto dei risultati dell'esame di cui al punto (iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; e
  5. (v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in una delle decisioni di cui all'articolo 8 bis.

Vale la pena notare che la definizione di "valutazione dell'impatto ambientale" è stata aggiunta dalle modifiche della Direttiva 2014/52/UE, rendendo così chiara la situazione, un tempo discutibile, di cosa debba consistere esattamente una VIA. Questa modifica ha anche affrontato le conclusioni della Corte di giustizia europea sulla natura e il contenuto di una VIA, nell'interpretazione dell'articolo 3 della precedente direttiva VIA (cfr. causa C-50/09, Commissione/Irlanda, paragrafi 34-50).