Fasi della procedura VIA
Scoping
Su richiesta del committente, l'autorità competente, tenendo conto delle informazioni fornite dal committente, in particolare sulle caratteristiche specifiche del progetto, compresa la sua ubicazione e la sua capacità tecnica, e sul suo probabile impatto sull'ambiente, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che il committente deve includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, prima di esprimere il proprio parere.
Gli Stati membri possono anche richiedere alle autorità competenti di fornire il parere di cui al primo comma, indipendentemente dal fatto che il committente lo richieda.
Il cosiddetto "scoping" è una parte del processo di VIA che offre una prima opportunità sia al committente che all'autorità competente di definire i principali impatti ambientali e le questioni di interesse nella procedura di VIA, nonché la natura e la portata delle informazioni necessarie per prendere una decisione informata sul progetto. Questa fase comporta la valutazione e la determinazione della quantità di informazioni e di analisi di cui le autorità avranno bisogno e, pertanto, fornisce un maggior livello di certezza al committente in una fase iniziale del processo di VIA. In altre parole, lo scoping definisce il contenuto del rapporto di VIA e garantisce che la valutazione ambientale si concentri sugli effetti più significativi del progetto sui fattori elencati nell'articolo 3 della direttiva, evitando di spendere tempo e denaro in esami non necessari. Inoltre, riduce la probabilità che le autorità competenti debbano richiedere ulteriori informazioni ai committenti dopo che il rapporto ambientale è stato preparato e presentato per l'autorizzazione. In generale, quindi, lo scoping può essere considerato uno "strumento di riduzione del rischio" nel processo di VIA.
Va sottolineato che gli articoli 5(1) e 5(2) della Direttiva VIA non richiedono che la legislazione nazionale di recepimento imponga l'obbligo di definizione del campo di applicazione; la definizione volontaria del campo di applicazione è il minimo, ossia consentire al committente di chiedere all'autorità competente un parere sul campo di applicazione di propria iniziativa. Sebbene non sia obbligatorio per il committente chiedere all'Autorità competente di emettere un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto di VIA, ciò è fortemente incoraggiato in quanto può portare diversi vantaggi.
Tuttavia, occorre anche sottolineare che una volta effettuata la definizione del campo di applicazione (su base volontaria o obbligatoria) e una volta emesso un parere sul campo di applicazione, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VIA stabilisce che in tal caso il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale deve basarsi su tale parere. Inoltre, l'articolo 5(1) richiede l'inclusione delle informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per raggiungere una conclusione motivata sugli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali.
Nel 2017 la Commissione europea ha pubblicato anche un documento di orientamento sullo scoping che, analogamente alla Screening Guidance, può servire come fonte di informazione molto utile per tutti i professionisti legali che si occupano di valutazioni di impatto ambientale.