Valutazione dell'impatto ambientale (VIA)

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Progetti ai sensi della direttiva VIA
Progetti dell'Allegato II - screening

 

Articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva VIA:
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri stabiliscono se il progetto deve essere sottoposto a una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri effettuano tale determinazione attraverso:
  1. (a) un esame caso per caso;
  2. o
  3. (b) soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

L'articolo 4, paragrafo 2, e l'allegato II riguardano i progetti che non raggiungono le soglie stabilite nell'allegato I o che il legislatore ritiene, per la loro natura, non abbiano effetti sull'ambiente sufficientemente significativi da giustificare una VIA obbligatoria. Per questi progetti si applica una procedura preliminare chiamata "screening", con la quale si determina, attraverso un esame caso per caso da parte dell'autorità competente o soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro, se sia necessaria una VIA per il progetto in questione. Nel caso in cui lo Stato membro scelga l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è la legislazione nazionale di recepimento a stabilire le soglie o i criteri applicabili. Nel fare ciò, la prassi generale degli Stati membri è quella di considerare l'interazione con altri atti di diritto ambientale dell'UE, laddove vi possano essere sovrapposizioni di campo di applicazione.

Un esempio di questa interazione può essere illustrato dal caso dei grandi impianti di combustione. Questi progetti rientrano nell'ambito dell'Allegato II della Direttiva VIA se la loro potenza termica è inferiore a 300 megawatt. Allo stesso tempo, la combustione di combustibili in impianti con una potenza termica nominale totale di 50 megawatt o più è soggetta anche alla Direttiva sulle emissioni industriali e quindi il loro funzionamento richiede un'autorizzazione integrata rilasciata in conformità alle sue disposizioni. Nella maggior parte degli Stati membri il legislatore nazionale ha scelto di riunire queste soglie richiedendo una VIA obbligatoria per tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 megawatt, e quindi l'obbligo di una VIA e di un'autorizzazione integrata si applica alla stessa categoria di progetti.

Quando si effettua un esame caso per caso o si fissano soglie o criteri ai fini del paragrafo 2, si tiene conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III.

Le modifiche della Direttiva 2014/52/UE hanno chiarito e semplificato la procedura di screening, fornendo un elenco di informazioni che il committente deve presentare [Art. 4(4) e Allegato II.A], criteri minimi nel contenuto della decisione di screening [Art. 4(5)] e tempistiche per la decisione di screening [Art. 4(6)] che prima mancavano.

Nel 2017 la Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento sullo screening, una fonte di informazioni molto utile per tutti i professionisti legali che si occupano di valutazioni di impatto ambientale.