Progetti ai sensi della direttiva VIA
Progetti dell'Allegato I - VIA obbligatoria
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione in conformità agli articoli da 5 a 10.
Per i progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato I della direttiva VIA, i colegislatori hanno stabilito una presunzione conclusiva che tali progetti, data la loro natura (nel caso, ad esempio, di centrali nucleari, raffinerie di petrolio greggio o autostrade) o per le loro dimensioni (ad esempio, centrali termiche con una potenza termica di 300 megawatt o più; aeroporti con una pista di base lunga 2100 metri o più; gasdotti, oleodotti e prodotti chimici con un diametro superiore a 800 mm e una lunghezza superiore a 40 km) hanno effetti significativi sull'ambiente. Data la natura della presunzione conclusiva, non vi è alcuna possibilità per il committente di dimostrare che il progetto, per qualsiasi motivo, non ha effetti significativi sull'ambiente e tutti i progetti elencati nell'Allegato I della Direttiva VIA devono essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale obbligatoria.
A questo proposito, secondo una giurisprudenza consolidata della CGUE, lo scopo della direttiva VIA non può essere eluso con il frazionamento dei progetti e la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti. La realizzazione di progetti in due o più fasi non deve significare, in pratica, che tutti sfuggano all'obbligo di effettuare una valutazione quando, nel loro insieme, possono avere effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva VIA (cfr. cause C-392/96, Commissione/Irlanda, punti 76 e 82; C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, punto 44; C-205/08, Umana, punto 44). 44; C-205/08, Umweltanwalt von Kärnten, para. 53; C-2/07, Abraham e altri, par. 27; C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, par. 36).