Fasi della procedura VIA
Rapporto ambientale
Se è richiesta una valutazione dell'impatto ambientale, il committente deve preparare e presentare un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:
- una descrizione del progetto che comprenda informazioni sul sito, il design, le dimensioni e altre caratteristiche rilevanti del progetto;
- una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;
- una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;
- una descrizione delle alternative ragionevoli studiate dal committente, pertinenti al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, e un'indicazione delle ragioni principali dell'opzione scelta, tenendo conto degli effetti del progetto sull'ambiente;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da (a) a (d); e
- tutte le informazioni supplementari specificate nell'Allegato IV relative alle caratteristiche specifiche di un particolare progetto o tipo di progetto e alle caratteristiche ambientali che possono essere interessate.
Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VIA:
Al fine di garantire la completezza e la qualità del rapporto di valutazione dell'impatto ambientale:
- il committente deve garantire che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale sia preparato da esperti competenti;
- l'autorità competente garantisce di disporre, o di avere accesso, se necessario, a competenze sufficienti per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e
- se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, conformemente all'allegato IV, che siano direttamente pertinenti per raggiungere la conclusione motivata sugli effetti significativi del progetto sull'ambiente.
Il rapporto ambientale (o rapporto VIA) è il documento più importante dell'intero processo di VIA, come confermato anche dalla definizione fornita dal punto (g), che cita già al primo punto la preparazione di un rapporto VIA da parte del committente come uno degli elementi essenziali di una VIA.
La relazione sulla VIA deve contenere le informazioni necessarie affinché l'autorità competente possa giungere a una conclusione motivata, come richiesto per l'autorizzazione, e deve essere di qualità sufficiente per consentire tale giudizio.
L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VIA stabilisce ciò che il committente deve includere come minimo nella relazione sulla VIA, mentre l'allegato IV (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f)) amplia tali requisiti. Tra questi vi sono i seguenti elementi:
Scenario di riferimento: una descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto. Questo scenario costituisce la base per la successiva VIA e fornisce un riferimento per la valutazione degli effetti ambientali del progetto (Allegato IV.3).
Descrizione del progetto: un'introduzione al progetto, compresa una descrizione della sua ubicazione geografica, delle caratteristiche della costruzione e delle fasi operative del progetto, nonché una stima dei residui, delle emissioni e dei rifiuti previsti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e allegato IV.1).
Fattori ambientali interessati: descrizione dei fattori/mezzi ambientali impattati dal progetto, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, agli incidenti e ai disastri (articolo 3, allegati IV.4 e IV.8).
Effetti sull'ambiente: questa sezione affronta il concetto di "effetti significativi" e l'importanza degli effetti cumulativi (Articolo 5(1)(b), Allegato IV.5).
Valutazione delle alternative: devono essere descritte e confrontate le alternative ragionevoli al progetto, insieme all'indicazione delle ragioni principali della scelta dell'opzione prescelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV.2).
Misure di mitigazione o compensazione: il committente deve fornire misure per evitare, prevenire o ridurre e compensare gli effetti negativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV.7).
Monitoraggio: le misure di monitoraggio devono essere proposte nel rapporto di VIA, qualora siano stati identificati effetti negativi significativi. Il monitoraggio deve essere effettuato durante la costruzione e il funzionamento del progetto (Allegato IV.7).
Sintesi non tecnica: deve essere fornita una sintesi facilmente accessibile del contenuto del Rapporto VIA, priva di gergo tecnico e quindi comprensibile a chiunque non abbia una conoscenza approfondita del progetto o delle condizioni ambientali locali (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV.9). Questo documento è fondamentale ai fini della partecipazione del pubblico.
L'articolo 5, paragrafo 3, stabilisce i criteri di qualità per la preparazione della relazione di VIA. Dato che, secondo l'esperienza della Commissione europea e degli Stati membri, esisteva un'ampia divergenza tra la qualità dei rapporti di VIA, queste disposizioni sono state rafforzate dalle modifiche del 2014 della Direttiva VIA e sono stati introdotti requisiti sia per il committente che per l'autorità competente sull'accesso a competenze specifiche sia per la preparazione che per la revisione del rapporto di VIA.
Come ultima puntata dei documenti di orientamento sulla VIA del 2017, la Commissione europea ha recentemente pubblicato anche una Guida alla preparazione del Rapporto di Valutazione di Impatto Ambientale.