Combattere i reati contro la fauna selvatica attraverso il diritto penale ambientale

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

Direttiva UE sui reati ambientali
Introduzione

 

Negli ultimi 30 anni, il diritto penale dell'ambiente ha subito un'evoluzione spettacolare in Europa, che lo ha portato a diventare un settore giuridico autonomo. Il processo di superamento della dipendenza amministrativa del diritto penale nell'ambito della tutela dell'ambiente, offrendo uno strumento giuridico indipendente per i beni ambientali e i valori ecologici, ha portato all'adozione della Direttiva 2008/99/UE sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale dopo un lungo e spinoso percorso.

La principale difficoltà nell'adozione di un tale atto legislativo è stato il disaccordo delle istituzioni europee in merito alla sua base giuridica. Nel 2003, infatti, il Consiglio aveva adottato una decisione quadro sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, con l'intento di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia. Sostenendo che la protezione dell'ambiente fosse un obiettivo del primo pilastro, la Commissione ha contestato la legittimità della base giuridica di questa decisione quadro davanti alla Corte di giustizia. Nella causa C-176/03 Commissione/Consiglio, la CGUE ha accolto il parere della Commissione e ha annullato la suddetta decisione, sottolineando che il fatto che la Comunità non goda di alcun potere diretto nel campo del diritto penale non impedisce alla Comunità stessa di adottare misure che riguardano il diritto penale degli Stati membri, quando l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive è necessaria per combattere i reati ambientali gravi e dato il carattere essenziale della protezione dell'ambiente come obiettivo comunitario (par. 48).

Nel 2008 è stata infine adottata la Direttiva sui reati ambientali, con l'obiettivo di stabilire misure di diritto penale per una più efficace protezione dell'ambiente (articolo 1). In base alla direttiva, nove reati ambientali sono considerati illeciti penali, se illegali e commessi intenzionalmente o almeno con grave negligenza (articolo 3) o in caso di istigazione, aiuto e favoreggiamento della condotta intenzionale di cui all'articolo 3 (articolo 4).