Rapporto tra applicazione penale e amministrativa e sanzioni per i reati ambientali
Ne bis in idem
Il ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto penale. A livello europeo, questo principio è sancito dall'Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In entrambi i testi giuridici, sono necessari i seguenti quattro elementi per attivare la sua applicazione: 1) due procedimenti di natura penale (bis), 2) riguardanti gli stessi fatti (idem), 3) contro lo stesso autore di reato e 4) una decisione finale.
Fino al 2016, la giurisprudenza di entrambi i tribunali in materia di ne bis in idem si è allineata verso un livello di protezione più elevato, che comprende sia la sanzione amministrativa che quella penale. In pratica, tuttavia, diversi Paesi prevedono una combinazione di risposte amministrative e penali a violazioni simili delle norme sostanziali. Non solo hanno introdotto un sistema combinato di responsabilità penale e amministrativa (vedi sopra), ma la combinazione dei due elementi serve a proteggere adeguatamente l'ambiente. In alcuni Paesi, più organi amministrativi sono competenti a trattare l'atto illecito, ciascuno per motivi diversi. Ad esempio, la distruzione di un argine di un fiume può essere punita sia dall'autorità per la protezione delle acque che da quella per la protezione della natura, ognuna delle quali agisce su una base giuridica diversa. Questa architettura frammentata dell'applicazione della legge può essere giustificata dal fatto che ogni tipo di sanzione persegue un obiettivo diverso, che le sanzioni amministrative rispondono meglio alle esigenze di rapidità ed efficacia e che le precedenti sanzioni amministrative impedirebbero altrimenti le indagini penali contro le reti criminali organizzate.
A partire dalla storica decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella causa A e B contro Norvegia (24130/11 e 29758/11), seguita in particolare dalle tre decisioni della CGUE del 2018 nella causa C-524/15 Menci, nella causa C-537/16 Garlsson e nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16 Di Puma e Zecca, tutte riguardanti i cosiddetti regimi di esecuzione a doppio binario, il principio del ne bis in idem è stato seriamente modificato.
I tribunali hanno concluso che la duplicazione delle sanzioni punitive non viola necessariamente il principio del ne bis in idem, a condizione che esista un preciso meccanismo di coordinamento tra l'esecuzione penale e amministrativa a livello nazionale, ad esempio un meccanismo che precluda la prosecuzione del procedimento amministrativo in presenza di elementi che giustifichino l'applicazione del diritto penale e viceversa.