Strumenti giuridici dell'UE per la protezione della fauna selvatica (Mappatura della legislazione UE): Regolamenti sul commercio della fauna selvatica - Diritto dell'UE
PERMESSI DI IMPORTAZIONE / NOTIFICHE
- Per le specie dell'Allegato A e dell'Allegato B è necessario un permesso di importazione, da richiedere alle autorità competenti dello Stato membro.
- Per le specie degli Allegati C e D è necessaria una notifica di importazione. La notifica di importazione è una dichiarazione compilata dall'importatore e deve essere presentata, se del caso insieme ai documenti dell'Appendice III CITES del Paese di (ri)esportazione, all'ufficio doganale di introduzione nella Comunità. È contenuta nell'Allegato 2 del Regolamento (CE) 865/96 della Commissione ed è disponibile presso le autorità competenti di ogni Stato membro.
CONDIZIONI ABITATIVE
Una delle condizioni per il rilascio di una licenza per l'importazione di esemplari di specie dell'Allegato A e dell'Allegato B è che "la sistemazione prevista per un esemplare vivo nel luogo di destinazione sia adeguatamente attrezzata per conservarlo e curarlo adeguatamente".
CONDIZIONI DI TRASPORTO
Il Regolamento 338/97 e la Direttiva (CEE) n. 95/29/CEE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto rendono giuridicamente vincolante la conformità alle norme IATA sugli animali vivi per il trasporto aereo e alle linee guida CITES per il trasporto.
Il trasporto nella, dalla o all'interno della Comunità di esemplari degli allegati da A a D deve essere effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o trattamenti crudeli e in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.
La Commissione può anche limitare le importazioni di esemplari di specie dell'Allegato B soggette a elevata mortalità per trasporto.
COMMERCIO INTERNO DI SPECIE DELL'ALLEGATO A
Il Regolamento (CE) 338/97 contiene disposizioni speciali per il commercio all'interno della Comunità europea, cioè all'interno e tra i singoli Stati membri.
Sono vietate le seguenti attività commerciali con gli esemplari dell'Allegato A:
- acquisto,
- offerta di acquisto,
- acquisizione a fini commerciali,
- esposizione al pubblico per scopi commerciali,
- uso a fini commerciali,
- vendita,
- in vendita,
- offerta in vendita,
- trasporto in vendita.
L'Autorità di gestione di uno Stato membro può concedere un'esenzione specifica mediante un certificato, caso per caso e a determinate condizioni. Ad esempio, l'esenzione può essere concessa se un esemplare è stato acquisito prima dell'entrata in vigore della legislazione in materia.
La Commissione ha definito delle esenzioni generali. In questi casi, la procedura è più semplice o non è necessario alcun certificato. Ad esempio, il commercio interno di piante dell'Allegato A propagate artificialmente o il commercio tra istituzioni scientifiche a scopo non commerciale, ad esempio per la ricerca o l'istruzione.
ALLEGATO D
L'allegato D contiene le specie elencate nell'Appendice III della CITES per le quali uno o più Stati membri dell'UE hanno espresso una riserva, nonché le specie per le quali le importazioni comunitarie richiedono un monitoraggio. La decisione di includere una specie in questo allegato viene presa dal Comitato di gestione sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Gruppo di revisione scientifica.
I dati relativi all'importazione di specie dell'Allegato D vengono compilati annualmente dall'UNEP-WCMC e possono essere consultati su questo sito web. Se i dati danno adito a gravi preoccupazioni per la conservazione, può essere presa in considerazione l'inclusione di una specie nell'Allegato B.
Per quanto riguarda le altre normative pertinenti:
- Le Direttive Natura dell'UE (la Direttiva Habitat del 1992 e la Direttiva Uccelli del 2009) vietano la vendita e il trasporto di una serie di specie selvatiche strettamente protette nell'UE.
- Il traffico di fauna selvatica è oggetto della Direttiva sui reati ambientali (vedi sotto).
- Il Regolamento UE sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio) prevede un sistema comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione stabilisce le modalità di attuazione;
- Regolamento sui prodotti esenti da deforestazione (Regolamento (UE) n. 2023/1115), che abroga il Regolamento UE sul legno (Regolamento (UE) n. 995/2010) - vedi sotto;
- Regolamenti UE sul benessere degli animali: Si vedano gli articoli 4.1 (c), 4.2 (b), 4.6 (c) e 9.4 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio; il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97); la direttiva 99/22/CE del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
- Regolamenti dell'UE in materia di salute umana e animale/pianta, ad esempio il Regolamento (UE) 2017/625 in relazione al commercio di animali o la Direttiva 93/50/CEE della Commissione in relazione al commercio di piante;
- Regolamenti veterinari più ampi, ad esempio i regolamenti dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) per il trasporto aereo di animali vivi, Codice Internazionale della Salute Animale, Capitolo 1.4. (OIE) IATA - Global;