Panoramica della politica e della legislazione dell'UE in materia di protezione della fauna selvatica e delle foreste

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Strumenti giuridici dell'UE per la protezione della fauna selvatica (Mappatura della legislazione UE): Regolamenti sul commercio della fauna selvatica - Diritto dell'UE

 

Diritto dell'UE

Il commercio di fauna selvatica da, verso e all'interno dell'UE è regolato da una serie di regolamenti sul commercio di fauna selvatica che attuano le disposizioni della Convenzione CITES. Il più importante è il Regolamento (CE) n. 338/97. La Convenzione deve essere attuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, in considerazione del mercato unico dell'UE e dell'assenza di controlli sistematici alle frontiere.

Le disposizioni del Regolamento UE sul commercio della fauna selvatica vanno oltre la CITES sotto diversi aspetti.

Il regolamento (CE) n. 338/97 ha quattro allegati (A-D) che contengono specie non-CITES.

Allegato       Include
Allegato A
  • Tutte le specie dell'Appendice I della CITES
  • Alcune specie dell'Appendice II e III della CITES, per le quali l'UE ha adottato misure nazionali più severe.
  • Alcune specie non-CITES
Allegato B
  • Tutte le altre specie dell'Appendice II della CITES
  • Alcune specie dell'Appendice III della CITES
  • Alcune specie non-CITES
Allegato C
  • Tutte le altre specie dell'Appendice III della CITES
Allegato D
  • Alcune specie dell'Appendice III della CITES per le quali l'UE detiene una riserva
  • Alcune specie non-CITES

Per le specie degli allegati A e B, le condizioni di importazione sono più severe rispetto alla CITES:

Allegato       Le condizioni
A, B La Commissione non ha stabilito una restrizione all'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 338/97.
A L'Autorità di gestione è convinta che gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali, ovvero che saranno utilizzati per scopi in cui gli aspetti non commerciali sono chiaramente predominanti.
A, B (non reimportazioni ed esemplari acquisiti prima del 1° giugno 1947) L'Autorità scientifica ha comunicato all'Autorità di gestione la sua conclusione (dopo aver preso in considerazione l'eventuale parere del gruppo di revisione scientifica) che
  • L'importazione non avrebbe un effetto dannoso sullo stato di conservazione della specie o sulla diminuzione della popolazione interessata (A, B);
  • L'importazione è richiesta in circostanze eccezionali per il progresso della scienza o per scopi biomedici essenziali; la specie è l'unica adatta e non ci sono animali allevati in cattività (A);
  • gli esemplari sono destinati alla riproduzione in cattività (animali) o alla propagazione (piante) da cui deriveranno benefici per la conservazione delle specie interessate (A);
  • gli esemplari sono destinati alla ricerca o all'istruzione per la salvaguardia o la conservazione della specie (Regolamento (CE) n. 338/97, articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo trattino) (A);
  • l'importazione avviene per altri scopi che non pregiudicano la sopravvivenza delle specie interessate (A).
A, B (non reimportazioni ed esemplari acquisiti prima del 1° giugno 1947) L'Autorità di gestione, in consultazione con l'Autorità scientifica, ritiene che non vi siano altri fattori di conservazione contrari all'importazione.
A, B (non reimportazioni ed esemplari acquisiti prima del 1° giugno 1947) L'Autorità scientifica ha accertato che l'alloggio previsto per gli animali/le piante vivi nel luogo di destinazione è adeguatamente attrezzato per la conservazione e la cura degli stessi.
A, B Il richiedente deve fornire la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in conformità alla legislazione sulla protezione della specie: per gli esemplari CITES una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione, o una loro copia. Se la copia di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione è stata la base per il rilascio di una licenza di importazione, quest'ultima è valida solo se al momento dell'introduzione è accompagnata dal documento di (ri)esportazione originale valido.