Strumenti giuridici dell'UE per la protezione della fauna selvatica (Mappatura della legislazione UE): Regolamenti sul commercio della fauna selvatica - Diritto dell'UE
Diritto dell'UE
Il commercio di fauna selvatica da, verso e all'interno dell'UE è regolato da una serie di regolamenti sul commercio di fauna selvatica che attuano le disposizioni della Convenzione CITES. Il più importante è il Regolamento (CE) n. 338/97. La Convenzione deve essere attuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, in considerazione del mercato unico dell'UE e dell'assenza di controlli sistematici alle frontiere.
Le disposizioni del Regolamento UE sul commercio della fauna selvatica vanno oltre la CITES sotto diversi aspetti.
Il regolamento (CE) n. 338/97 ha quattro allegati (A-D) che contengono specie non-CITES.
| Allegato | Include |
|---|---|
| Allegato A |
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| Allegato B |
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| Allegato C |
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| Allegato D |
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Per le specie degli allegati A e B, le condizioni di importazione sono più severe rispetto alla CITES:
| Allegato | Le condizioni |
|---|---|
| A, B | La Commissione non ha stabilito una restrizione all'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 338/97. |
| A | L'Autorità di gestione è convinta che gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali, ovvero che saranno utilizzati per scopi in cui gli aspetti non commerciali sono chiaramente predominanti. |
| A, B (non reimportazioni ed esemplari acquisiti prima del 1° giugno 1947) |
L'Autorità scientifica ha comunicato all'Autorità di gestione la sua conclusione (dopo aver preso in considerazione l'eventuale parere del gruppo di revisione scientifica) che
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| A, B (non reimportazioni ed esemplari acquisiti prima del 1° giugno 1947) | L'Autorità di gestione, in consultazione con l'Autorità scientifica, ritiene che non vi siano altri fattori di conservazione contrari all'importazione. |
| A, B (non reimportazioni ed esemplari acquisiti prima del 1° giugno 1947) | L'Autorità scientifica ha accertato che l'alloggio previsto per gli animali/le piante vivi nel luogo di destinazione è adeguatamente attrezzato per la conservazione e la cura degli stessi. |
| A, B | Il richiedente deve fornire la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in conformità alla legislazione sulla protezione della specie: per gli esemplari CITES una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione, o una loro copia. Se la copia di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione è stata la base per il rilascio di una licenza di importazione, quest'ultima è valida solo se al momento dell'introduzione è accompagnata dal documento di (ri)esportazione originale valido. |