Rapporto con la direttiva VIA
La differenza più significativa tra le direttive VIA e VAS risiede nel loro campo di applicazione: mentre la VIA si concentra su un progetto specifico (ad esempio, la costruzione di una ferrovia o di un'autostrada o la realizzazione di un impianto industriale) e sulle conseguenze/impatti ambientali di tale progetto, la VAS applica un approccio più generale quando prende in esame piani e programmi pubblici di diversi settori (agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, industria, pianificazione territoriale, ecc.) Tali piani e programmi, per loro natura e definizione, si collocano a un livello superiore di pianificazione e comprendono almeno due (ma anche più) progetti che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della Direttiva VIA. Ad esempio, il programma di sviluppo delle infrastrutture di trasporto di uno Stato membro può comprendere la costruzione di diverse ferrovie e/o autostrade, mentre una strategia energetica può includere un'ampia gamma di progetti sia dell'Allegato I (grandi centrali termiche, oleodotti e gasdotti, depositi sotterranei di gas o impianti nucleari, cavi aerei) che dell'Allegato II (centrali termiche più piccole, impianti idroelettrici, ecc.) della Direttiva VIA.
La CGUE, nel chiarire il rapporto tra le due direttive, è giunta anche alla conclusione che, poiché le valutazioni effettuate rispettivamente ai sensi della direttiva VIA e della direttiva VAS differiscono per una serie di motivi, è necessario rispettare contemporaneamente i requisiti di entrambe le direttive (causa C-295/10, Valciukiene e altri, par. 60).
L'articolo 3 della direttiva VAS riconosce inoltre la forte interconnessione tra le due direttive relative alle valutazioni ambientali, richiedendo una VAS obbligatoria per i piani e i programmi "che definiscono il quadro per la futura autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE".