La legislazione italiana in materia di deforestazione

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Il regolamento European Deforestation-free Products (EUDR)

 

Il commerciante non equiparato ad operatore (ossia caratterizzato da una dimensione aziendale pari o inferiore a quella delle PMI) è autorizzato a mettere a disposizione sul mercato prodotti EUDR soltanto se in possesso di nome, ragione sociale e indirizzi (postale, di e-mail ed eventualmente, web) dei propri fornitori e degli estremi delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti commercializzati. Inoltre, è tenuto a conservare per almeno 5 anni le suddette informazioni che, a richiesta, dovrà comunicare all’autorità competente, unitamente ai dati analoghi a quelli citati, ma relativi ai soggetti commerciali a cui egli stesso ha venduto eventuali prodotti.
Ogni Stato membro è tenuto ad individuare altresì un’autorità competente per l’EUDR entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Per l’Italia, per la parte relativa al legno e ai prodotti legnosi, è stata individuata la Direzione generale dell’economia montana e delle foreste. L’autorità competente per l’attuazione della EUTR in Italia è attualmente rappresentata dal MASAF12, che si avvale dei Carabinieri Forestali per l’effettuazione degli specifici controlli.
Dal punto di vista dei controlli e dell’enforcement, Il regolamento EUDR prevede che le importazioni da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno sottoposte a controlli più intensi e pertanto, la Commissione europea, con propria legislazione secondaria, raggrupperà tutti i Paesi del mondo in tre fasce di rischio (alto, standard, basso) in modo da orientare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di condurre una dovuta diligenza semplificata in presenza di condizioni di rischio particolarmente favorevoli. L’EUDR prevede che ogni anno, le autorità competenti controllino almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale del quantitativo di ciascun prodotto regolamentato da essi proveniente. Per i Paesi a rischio standard, la quota di tali controlli scende al 3% e per quelli a basso rischio all’1%. Ai sensi dell'Articolo 16(5), del Regolamento, le autorità competenti nazionali devono elaborare un piano annuale di controlli che identifichi gli operatori e i commercianti da controllare per raggiungere gli obiettivi minimi quantificati per i controlli ai sensi dell'Articolo 16(8)-(10) (ossia i requisiti dell’1%, del 3% e del 9% per i prodotti interessati provenienti da aree a basso, standard e ad alto rischio rispettivamente). Questi piani annuali devono essere sviluppati: a) seguendo un approccio basato sul rischio, utilizzando criteri di rischio nazionali “individuati sulla base di un’analisi dei rischi di non conformità”, tenendo conto di particolari criteri elencati all'Articolo 16(3), e basati su eventuali criteri indicativi di rischio comunicati dalla Commissione ai sensi dell'Articolo 16(4)(5); e b) sulla base del numero totale di operatori e commercianti che hanno immesso, messo a disposizione o esportato dal mercato dell'Unione i prodotti in questione nell'anno precedente e del volume di tali prodotti che provengono da zone ad alto rischio (Articolo 14(11) EUDR).
Le specifiche sanzioni verranno dettagliate dai singoli Stati membri. Sebbene gli Stati membri mantengano una notevole discrezionalità per quanto riguarda la stesura di tali norme (e la loro successiva attuazione), esse devono tuttavia soddisfare i requisiti stabiliti dall’Articolo 25 e, più in generale, dal diritto europeo. Il Regolamento richiede che le sanzioni previste dalle norme nazionali “siano effettive, proporzionate e dissuasive” (Articolo 25(2) EUDR). Questo è in linea con i principi di diritto dell’Unione Europea, e la CGUE ha chiarito questi concetti in numerose sentenze (si vedano, tra le altre, sentenza del 26 settembre 2013, Texdata Software, C-418/11, EU:C:2013:588, al punto 50; sentenza del 7 ottobre 2010, Stils Met, C-382/09, EU:C:2010:596, al punto 44; sentenza dell'8 settembre 2005, Yonemoto, C-40/04, EU:C:2005:519, al punto 59; sentenza dell'8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C-382/92, EU:C:1994:233, al punto 55).
I nuovi requisiti del Regolamento cercano quindi di attenuare il rischio di un'applicazione disomogenea delle sanzioni negli Stati membri, fornendo un elenco di sanzioni che tutti gli Stati membri devono includere nelle loro norme nazionali (Articolo 25(2)). L'elenco prevede l'inclusione di: a) sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate, con un ammontare massimo almeno pari al 4% del fatturato totale annuo, a livello di Unione, come descritto sopra; b) la confisca dei prodotti non conformi; c) la confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie ad un’operazione avente ad oggetto prodotti non conformi; d) l’esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici; e) in caso di violazioni gravi o ripetute, il divieto temporaneo di immettere e rendere disponibili i prodotti o le merci in questione sul mercato dell'UE o di esportarli da esso; f) in caso di violazioni gravi o ripetute, divieto di esercitare la procedura di dovuta diligenza semplificata di cui all'Articolo 13.
Inoltre, il Regolamento EUDR stabilisce che l’importo massimo comminabile non debba essere inferiore al 4% del fatturato che l’azienda non conforme ha realizzato nel precedente anno finanziario. Ciò non esclude l’eventuale confisca delle merci irregolari e l’addebitamento delle spese sostenute dall’autorità competente che ha effettuato il controllo.
Inoltre, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle norme di carattere sanzionatorio (Articolo 25(1) EUDR). Si tratta di un obbligo continuo che impone agli Stati membri sia di completare la necessaria preparazione per consentire alle autorità competenti di iniziare a imporre sanzioni per inadempienza il giorno in cui il Regolamento diventa applicabile agli operatori e ai commercianti (18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento), sia di garantirne l'applicazione continua. Ciò può includere, tra l'altro, il completamento di tutte le fasi amministrative o procedurali necessarie per consentire la corretta attuazione e applicazione delle norme di carattere sanzionatorio, la definizione di politiche di applicazione rigorose che forniscano chiarezza alle autorità competenti, agli ispettori, ai funzionari doganali e alle altre agenzie coinvolte nelle procedure di applicazione (come la polizia, i pubblici ministeri e i giudici) sulle modalità di applicazione di tali norme, nonché la garanzia che tali agenzie dispongano dei poteri e delle capacità formali per cooperare, coordinare e applicare le norme nella pratica.
Infine, Il Regolamento EUDR obbliga le autorità competenti a individuare le situazioni in cui i prodotti in questione presentano un rischio di non conformità talmente elevato da richiedere un intervento immediato da parte delle autorità competenti prima che tali prodotti siano “immessi, messi a disposizione sul mercato o esportati” dal mercato dell'Unione (Articolo 17(1) EUDR). Quando le autorità competenti individuano tali situazioni, devono adottare misure provvisorie immediate ai sensi dell'Articolo 23 per sospendere l'immissione o la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato o la loro esportazione. L'Articolo 23 obbliga inoltre gli Stati membri a prevedere la possibilità che l’autorità competente adotti misure provvisorie immediate quando vengono rilevate possibili violazioni del Regolamento.