Dal FLEGT al Regolamento Legno (EUTR)
L’Italia riveste tuttavia allo stesso tempo un ruolo chiave nelle importazioni internazionali di legname in Europa. Ad esempio, un recente rapporto dell’Environmental Investigation Agency ha messo in risalto il legame tra il mercato italiano e il commercio illegale il legno ed assicurando così all’Italia la parte di leader in tal senso all’interno dell’Unione europea. Nello specifico, le ditte hanno importato soprattutto prodotti in teak (tectona grandis), un tipo di legname che gode di un buon mercato essendo resistente all’acqua e facile da lavorare.
In totale, nel 2020 l’Italia ha importato prodotti in legno corrispondenti a quasi 24 milioni di euro (27,4 milioni di dollari), ossia quasi il 66% del totale delle importazioni di legname nell’UE, derivanti dal Paese asiatico, per quell’anno. Più in generale, le statistiche relative al fenomeno sono particolarmente preoccupanti. Da una indagine del 2015 dell’Università di Padova effettuata presso aziende italiane che importano legnami africani, è risultato che il 16% dei legni importati, già controllati, non erano stati identificati correttamente e quindi confusi con altre specie.
La maggior parte della normativa in materia di traffico illecito di legname è di derivazione Europea. In particolare, si distinguono due normative: il piano FLEGT e il regolamento sulla deforestazione NO. 995/2013 (EUTR).
Il piano FLEGT è attivo in Unione Europea dal 2005, due anni dopo la sua pubblicazione nel 2003. Il suo funzionamento si è basato fondamentalmente sulla co-esistenza e sostegno reciproco di due meccanismi fondamentali: gli accordi di partenariato volontario bilaterali (Voluntary Partnership Agreements, VPA) tra l’UE e i paesi produttori ed esportatori di legname e l’introduzione del regolamento EUTR (EU Timber Regulation) del 2013. L’Unione europea ha quindi adottato una serie di misure attraverso degli accordi volontari con i paesi produttori, atte a istituire un meccanismo di controlli che constatino l’effettiva legalità del prodotto legnoso forestale in relazione, dal punto di vista legale, al rispetto delle leggi nazionali del paese produttore del materiale in commercio.
Questo concetto di “legalità” si applica non solo al materiale legnoso tagliato nel paese che collabora direttamente con l’UE, ma anche con il legno che suddetto paese partner importa da un paese terzo e poi, una volta lavorato, esporta verso l’UE, che deve sempre rispettare le leggi sul taglio del paese di origine.
Uno dei punti finali del piano è il rilascio della licenza FLEGT, con la quale si certifica la legalità dei prodotti forestali. I dettagli normativi sulla licenza FLEGT sono contenuti nel Regolamento n. 1024/2008/CE. La licenza FLEGT è un documento verificabile e non falsificabile che attesta la conformità di una partita di legno alle prescrizioni normative vigenti nel Paese d’origine. Tale sistema si basa sui già menzionati accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l’Unione europea e gli Stati produttori di legname che desiderano eliminare il taglio illegale e facilitare l'accesso dei propri prodotti legnosi nell'UE. Per tale materia, la Commissione europea funge da rappresentante UE e conduce i negoziati con i Paesi desiderosi di sottoscrivere un VPA. Attualmente i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia.
Le licenze FLEGT sono rilasciate dalle autorità doganali degli Stati partner, che sono tenute a dover verificare la presenza di tale licenza delle merci nei paesi partner dell’UE, dopo che l’autorità competente dello Stato membro concede una licenza a ciascuna spedizione verificata come legale prima che sia esportata nell’UE. Le autorità competenti a livello nazionale europeo, attraverso le indicazioni dei rispettivi ministeri per la politica forestale, devono organizzare la gestione dei rapporti con le amministrazioni coinvolte e con la Commissione Europea e i sistemi di controllo previsti dalle norme comunitarie (per verificare la conformità della licenza FLEGT).
Una volta che il prodotto legnoso passa il controllo doganale dell’UE, che comprende la validità delle licenze FLEGT, oltre che del rispetto delle norme CE, CITES e certificazioni fitosanitarie, esso può essere immesso automaticamente nel mercato europeo. In questo modo il legno proveniente dai paesi partner acquista un valore nettamente superiore in termini sia di prezzo che di certificazione di qualità e rispetto dell’ambiente, in relazione alla conformità che questo dimostra attraverso il sistema di licenze.
Attraverso le licenze FLEGT, inoltre, i produttori e commercianti iscritti obbligatoriamente all’interno del portale comunitario FLEG/TRACES, possono immettere i prodotti forestali bypassando il sistema di due diligence o dovuta diligenza alla base dell’EUTR.
Il Regolamento n. 995/2010/UE, EU Timber Regulation (EUTR), detto anche “regolamento legno”, entrato in vigore il 3 marzo 2013, contrasta il commercio di legno tagliato illegalmente e prodotti derivati attraverso tre obblighi principali:
- vieta l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati;
- obbliga gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE ad osservare la dovuta diligenza, adottando misure per la verifica della legalità;
- obbliga chi commercia alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.