Il regolamento European Deforestation-free Products (EUDR)
Come già menzionato, l’approvazione del Regolamento 2023/1115/EU (European Deforestation-free Products Regulation, EUDR) abroga il Regolamento EUTR. L’entrata in vigore del Regolamento è previsto 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, ossia il 29 giugno 2023; tuttavia la data della sua applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, per i quali la decorrenza sarà al 30 giugno 2025.
Il nuovo Regolamento EUDR, oltre a vietare l’immissione di prodotti nell’UE di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione applicabile nei Paesi di estrazione della materia prima, vieta l’importazione e l’esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente alla data del 31 dicembre 2020.
L’approccio del EUDR è strutturalmente analogo a quello dell’EUTR, in quanto specifici obblighi vengono posti a carico degli operatori e commercianti, con particolare riferimento all’obbligo di dovuta vigilanza (due diligence). Tuttavia, il EUDR si differenzia dall’EUTR nella misura in cui oltre al legno, sono state inserite altre categorie merceologiche che impattano sulla deforestazione e sul degrado forestale (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia) includendo la gran parte dei prodotti da esse derivati.
In termini generali, l’EUDR si concentra su prodotti i quali, lungo la loro filiera produttiva, comportano ricadute in termini di deforestazione. In questo senso, importanti definizioni contenute nel Regolamento EUDR sono quelle di “deforestazione” e “deforestazione zero”. Per deforestazione si intende la conversione ad uso agricolo di una foresta, mentre il degrado forestale consiste sostanzialmente nei cambiamenti strutturali causati dalla conversione di foreste naturali in piantagioni (o in altri terreni boschivi) o dalla conversione di foreste primarie in foreste rinnovate dall’uomo (articolo 2, n. 3 EUDR).
I prodotti a deforestazione zero sono quelli che non contengono (o nel caso dei bovini, sono stati alimentati senza) materie prime prodotte su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. I prodotti a base di legno “a deforestazione zero” sono quelli che non contengono (o non derivano da) materiale raccolto (alberi tagliati) causando degrado forestale dopo la suddetta data (art. 2, n. 13 EUDR).
Ai sensi dell’EUDR, l’operatore è tenuto a:
- definire e aggiornare un sistema di dovuta diligenza, ossia l’insieme di procedure e misure che consentono di garantire la conformità dei prodotti che immette sul mercato, rivende o esporta;
- conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e, su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.
- riesaminare il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l’anno e conservare traccia di tali aggiornamenti per almeno cinque anni;
- essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure d’attenuazione del rischio;
- comunicare, alle aziende a cui forniscono prodotti regolamentati, le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza (che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
- (se l’azienda eccede la dimensione delle PMI), elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne la più ampia diffusione possibile, anche sul web. Tale operatore dovrà anche nominare un responsabile di livello dirigenziale della conformità EUDR, nonché attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli di conformità e delle procedure interne di dovuta diligenza.