La legislazione italiana in materia di deforestazione

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Dal FLEGT al Regolamento Legno (EUTR)

 

Il Regolamento EUTR è integrato da altri due provvedimenti legislativi europei, in particolare il Regolamento Delegato (UE) n .363/2012 del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, lo scorso 6 luglio, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza.
Il Regolamento EUTR prevede almeno due obblighi fondamentali per tutte le aziende, diversificate nelle categorie di “Operatori” e “Commercianti”, che trattano il legno e prodotti legnosi all’interno dei 30 paesi dove è in vigore l’EUTR. In primo luogo, un sistema cardine di due diligence o dovuta diligenza. In secondo luogo, il divieto tassativo di immissione di legno o derivati di provenienza illegale per gli Operatori e l’attuazione di sistemi di tracciabilità anche per i Commercianti. L’EUTR definisce “Operatori” tutte le persone fisiche o giuridiche che commercializzano legno o prodotti derivati direttamente da paesi extra comunitari. Ai sensi dell'articolo 2, il legname è considerato “commercializzato” se è fornito:

  1. sul mercato interno – significa che il legno deve essere fisicamente presente nell'UE, raccolto in tale territorio o importatovi e sdoganato ai fini della libera circolazione;
  2. per la prima volta — non sono coperti i prodotti del legno già commercializzati nell'UE e i prodotti derivati da prodotti del legno già immessi sul mercato;
  3. nel corso di un'attività commerciale — i prodotti del legno devono essere commercializzati ai fini della trasformazione o della distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o per essere utilizzati nell'attività economica dell'operatore stesso.

Gli operatori hanno l’obbligo di disporre di un sistema di dovuta diligenza che consenta loro di limitare il rischio di immissione nel mercato di prodotti di origine illegale, oltre che alla regolare verifica del corretto funzionamento e alla valutazione di tali sistemi di diligenza. I “Commercianti” sono invece tutte le persone fisiche o giuridiche le quali, nell’ambito di un’attività commerciale, vendono o acquistano sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno dell’UE. Tali soggetti sono tenuti a compilare un registro in cui vengono identificati tutti gli operatori con cui hanno effettuato degli scambi commerciali (sia Commercianti che Operatori) e la conservazione, per almeno 5 anni, di tutti i dati relativi alle aziende fornitrici e quelli dei propri clienti se a loro volta rivenditori. Questo avviene per garantire la legalità della catena di approvvigionamento e per consentire agli organi competenti di effettuare le verifiche di tracciabilità del prodotto.
I sistemi di dovuta diligenza hanno la funzione principale all’interno dell’EUTR di offrire uno strumento ai privati per la certificazione di legalità della propria catena di approvvigionamento e l’individuazione, con l’eventuale mitigazione dei rischi associati. Sotto questo profilo, si sottolinea come il concetto di illegalità secondo l’EUTR si relaziona al legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel paese di produzione (Art. 2(1)(g) Reg. n. 995/2010/CE). In particolare, si fa riferimento alla legislazione domestica in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie (art. 2(1)(h) Reg. n. 995/2010/CE):

  1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati (uso del suolo, contratti o accordi di concessione);
  2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname (contratti, documentazione IVA, ricevute ufficiali, etc.);
  3. il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo di legname (piani di taglio, autorizzazioni dell’Autorità competente, relazioni finali sul taglio, etc.)
  4. i diritti legittimi di terzi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname (VIA, piani di gestione, etc.);
  5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale documenti commerciali, licenze di import/export, ricevute tasse doganali, etc.).

I sistemi di dovuta diligenza si compongono essenzialmente di tre fasi. La prima fase consiste nell’accesso alle informazioni del legno e dei derivati che vengono commerciati, per garantirne la legalità in termini di rispetto delle leggi dei paesi di origine, oltre che a verificare principalmente la denominazione commerciale, il tipo di prodotto, la specie legnosa e, ove possibile, la sua denominazione scientifica; la concessione di taglio nel paese di raccolta e negli eventuali paesi terzi dai quali deriva il materiale legnoso; la quantità; i dati dei fornitori e di clienti inserite nei registri di vendita.
La seconda fase si traduce in un processo di valutazione del rischio da parte degli Operatori, che ha l’obiettivo di valutare ed identificare rischi potenziali all’interno della catena di approvvigionamento. Questa valutazione del rischio viene spesso associata, nella fase iniziale, all’osservazione dei cosiddetti indici di corruzione globale CPI (Corruption Perception Index) che indicano, su una scala da 0 a 100, diversi gradienti nei valori di corruzione. Altri elementi rilevanti per la valutazione del rischio sono:

  1. la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati, (aspetto da escludere in quanto trattasi di legno di origine nazionale);
  2. le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno, (aspetto da escludere in quanto trattasi di legno di origine nazionale);
  3. la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati.