Dal FLEGT al Regolamento Legno (EUTR)
Dopo aver determinato se il rischio di importazione da un determinato paese è trascurabile o non trascurabile, attraverso procedure sistematiche, obiettive, trasparenti e ripetibili gli Operatori possono immettere il materiale legnoso nel mercato interno.
La terza fase operativa di un sistema di dovuta diligenza si basa invece sul concetto di mitigazione del rischio, soprattutto quando la valutazione di rischio nella seconda fase viene definita “non trascurabile” a causa di diverse incongruenze registrate che potrebbero far dedurre la presenza di illegalità – come, ad esempio, la mancanza di documenti o il sospetto di contraffazione. In questo caso, gli Operatori devono adottare misure di attenuazione del rischio prima di immettere il materiale nel mercato europeo, attraverso l’acquisizione di documenti aggiuntivi, maggiori verifiche della parte terza anche attraverso visite in loco o nella scelta di cambiare fornitore. In particolare, le misure di mitigazione del rischio (lettera c) art. 6 dell’EUTR che possono essere:
- richiesta/acquisizione e valutazione di ulteriori informazioni e documentazione sulla unità di gestione forestale e/o catene di fornitura e/o fornitori;
- utilizzo di schemi di verifica di terze parti indipendenti, se in linea con l’EUTR;
- audit condotti dallo stesso Operatore che possono includere visite sul campo presso l’unità di gestione forestale e/o utilizzare altri mezzi per controllare il luogo di raccolta, come ad esempio dati satellitari o dati GPS;
- audit sui fornitori - e più avanti lungo la catena di approvvigionamento, se necessario- per verificare legalità, trasparenza e tracciabilità lungo la catena di fornitura;
- rinuncia all’acquisto della specifica fornitura di legname e ricerca di nuovi fornitori.
L’Operatore è obbligato a tenere un registro della dovuta diligenza di cui all'art. 5 del Regolamento di esecuzione n. 607/2012/UE, contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi (prima fase: accesso alle informazioni di cui all’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento EUTR), le procedure di valutazione del rischio (seconda fase) e le eventuali misure di attenuazione del rischio, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile (terza fase).
Il processo di attuazione di un sistema di dovuta diligenza può variare da un’impresa all’altra, ma in ogni caso questo deve:
- essere facilmente accessibile;
- rendere disponibili le informazioni necessarie alla valutazione del rischio;
- chiarire velocemente all’Operatore le decisioni da prendere;
- rendere visibili le decisioni prese;
- fornire un’oggettiva giustificazione alle decisioni prese;
- fornire un’evidenza aggiornata di quando sono state prese le decisioni e da chi;
- fornire un collegamento ai documenti usati a sostegno delle decisioni;
- fornire un supporto che permetta all’Operatore di essere in grado di ripetere il processo di valutazione del rischio.
I prodotti ai quali non viene applicato il regolamento EUTR e i suoi principi sono i prodotti riciclati, la carta stampata, la pasta di legno a base di bambù e i materiali legnosi usati per imballaggio di altre merci. Fanno eccezione il legno ed i prodotti da esso derivati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti. Oltre a questi, le importazioni certificate dal CITES o con licenza FLEGT sono già caratterizzate da pratiche atte a garantirne la regolarità e non hanno bisogno di ulteriori accertamenti secondo l’EUTR.
Il Ministero per le Politiche Agricole, e in particolare l’ufficio DIFOR III competente per l’attuazione del FLEGT/EUTR, hanno emanato nel 2021 delle linee guida per l’implementazione del Regolamento EUTR.
L'EUTR prevede tre misure sanzionatorie generali:
- sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione;
- confisca del legno o dei prodotti derivati;
- immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale.
A partire dal 20 dicembre 2024, il regolamento EUTR verrà abrogato dal Regolamento EUDR.