Il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali
I boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico fondamentale nell’ordinamento italiano. Come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale, su di essi insistono, infatti, due beni giuridici: un bene giuridico paesaggistico e ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco che esprime un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto, e un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla sua funzione economico-produttiva (Corte Cost., n. 105/2008). In questo senso, il D.Lgs. n. 34/2018 costituisce il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali ed attua il riordino della materia nazionale di indirizzo forestale abrogando il D. lgs. n. 227/2001. La disciplina è stata elaborata tenendo conto degli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia in materia di lotta al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità, nel quadro delle apposite Convenzioni ONU sulla biodiversità, lotta alla desertificazione e cambiamento climatico, e coerentemente con quanto sancito dalle conferenze pan europee (Forest europe MCPFE - Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa) e dagli indirizzi europei inerenti la tutela del paesaggio, lo sviluppo sostenibile, la bioeconomia e la materia forestale.
Il Testo Unico statuisce con chiarezza che la tutela, l’incremento ed il miglioramento del potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese costituisce interesse pubblico primario (Articolo 1). A tal fine, un ruolo fondamentale viene attribuito alla gestione attiva e razionale del patrimonio forestale, che è il principale strumento da utilizzare non solo per la tutela del paesaggio, dell’ambiente, dello spazio naturale e per la protezione e la prevenzione dai rischi naturali di dissesto idrogeologico e incendio, ma anche per valorizzare le potenzialità economiche del bosco, generando posti di lavoro e capacità reddituali necessarie alla permanenza in aree montane e rurale di attività imprenditoriali agrosilvopastorali. Lo stesso Articolo 1, ai commi 3 e 4, evidenzia il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale della gestione attiva dello stesso e, in particolare, della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico. Ciò premesso, l’obiettivo di fondo del Testo Unico rimane la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nonché lo sviluppo delle filiere locali ad esso collegate. Sotto questo profilo, il Testo Unico disciplina compiutamente i concetti di programmazione e pianificazione forestale. Si tratta di strumenti necessari atti a garantire e migliorare la resilienza dei popolamenti forestali, la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi, dei servizi ambientali, a conformarsi agli impegni internazionali di mitigazione e adattamento climatico, salvaguardia ambientale e conservazione paesaggistica.
Dal punto di vista programmatico, l’art. 6, comma 1 prevede l’approvazione della Strategia forestale nazionale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Si tratta di un documento programmatico che, in attuazione degli impegni internazionali e di quanto previsto dalla Strategia forestale dell’Unione europea ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e delle sue filiere. il comma 2 prevede l’adozione, da parte delle Regioni – come già previsto nel decreto legislativo n. 227 del 2001 – dei Programmi forestali regionali, con i quali si individuano gli obiettivi e si definiscono le relative linee d’azione. I commi 3, 4 e 5, in linea con le peculiarità della proprietà forestale indicate in premessa, disciplinano i piani forestali di indirizzo territoriale attraverso i quali le Regioni, nell’ambito di comprensori territoriali omogenei, mirano a individuare, conservare e valorizzare le risorse silvo-pastorali nonché a coordinare gli strumenti di pianificazione forestale.
Il Testo Unico, dunque, definisce e regola le attività di gestione forestale. Per gestione forestale si intende tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Per quanto rileva qui, nell’ambito delle attività di gestione forestale il Testo Unico vieta espressamente la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico (a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco); tale divieto si applica anche nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati. Infine, il Testo Unico disciplina la trasformazione del bosco e la realizzazione delle opere compensative. L’articolo 8, comma 1 definisce la trasformazione del bosco come ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale, che comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. Si vieta l’attività di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stata preventivamente autorizzata, ove previsto delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. Ad ogni modo, l’articolo 8, comma 3 stabilisce che la trasformazione autorizzata del bosco deve essere comunque compensata a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione.