La legislazione italiana in materia di deforestazione

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Implementazione dell’EUTR in Italia e sanzioni penali

 

Il regolamento EUTR è stato a sua volta implementato in Italia attraverso il Decreto Legislativo 178/2014. In Italia, le sanzioni penali ed amministrative per le violazioni alle disposizioni del Regolamento EUTR sono dunque previste dall’art. 6 del D. Lgs 178/2014.Tali violazioni rientrano in tre distinte tipologie.

  1. Immissione sul mercato di legno e prodotti derivati di origine illegale. In questo caso si applica la sanzione penale (contravvenzionale) previste dai commi 1 e 2: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno.” Il comma 1 prevede le medesime sanzioni per “chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT”.

Il D.lgs 178/2014 disciplina, altresì, all’art. 6 comma 3, la fattispecie di violazione di particolare gravità per l’ambiente: “Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l’ambiente, le pene dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente.”
La comprovata origine illegale si concretizza ove sia stata acquisita prova del fatto che il legno o prodotti da esso derivati sono stati immessi sul mercato violando la normativa, nazionale o regionale, di riferimento, comportando – com’è contemplato nel Regolamento - una sostanziale violazione ambientale. Nel caso del legname nazionale, cui le presenti linee guida sono riferite, in tale ambito si possono far rientrare – a titolo di esempio - i casi di commercializzazione a seguito di utilizzazione forestale eseguita in violazione delle norme a tutela del paesaggio; di variazione non autorizzata di destinazione d’uso del suolo; di delitto contro il patrimonio (furto); di grave alterazione del contesto forestale-ambientale. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati (comma 9). Per il legno e i prodotti da esso derivati oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica (comma 10).

  1. Mancato assolvimento della dovuta diligenza. In questo caso si applica la sanzione amministrativa (pecuniaria) prevista dal comma 4: “Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.”

La violazione in esame si concretizza ove sia stata acquisita prova del fatto che il legno o prodotti da esso derivati sono stati immessi sul mercato senza aver ottemperato agli obblighi della dovuta diligenza.

  1. Mancata tenuta del registro della dovuta diligenza. In questo caso si applica la sanzione amministrativa (pecuniaria) prevista dal comma 5:” Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Nel caso di utilizzazione forestale eseguita sul territorio nazionale e conseguente immissione sul mercato di legno o prodotti da esse derivati, l’ottemperanza alle prescrizioni normative nazionali, regionali e locali, assicura l’assolvimento della dovuta diligenza. L’operatore ha in capo l’onere di assicurare, in maniera comprovata e documentata, attraverso qualsiasi forma di registrazione, cartacea o elettronica: il pieno assolvimento agli oneri autorizzativi di legge; il rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento; la completa tracciabilità del legname, dal momento autorizzativo a quello commerciale finale.
Un aspetto di particolare rilievo è dato da, fatto che l’onere di dimostrare l’ottemperanza agli obblighi di dovuta diligenza ricade in capo all’Operatore. In questo senso, dunque, la pubblica accusa può riferirsi alla mancanza di evidenza documentale da parte dell’Operatore, ovvero alla mancanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività rilevante, al fine di imputare una violazione della disciplina EUTR.

Soggetto Violazione Sanzione
Operatore Immissione sul mercato UE di legno o derivati prodotti violando la legislazione applicabile del Paese d’origine Ammenda da 2.000 a 50.000 Euro. Arresto da 1 mese ad un anno. Confisca delle merci
Operatore Non dimostrare, attraverso le informazioni e i documenti riportati nei Registri di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 607/2012, di aver posto in essere e mantenuto misure e procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all’art. 6 EUTR Da 5 a 5.000 Euro per ogni 100 kg di merce con un minimo di 300 e un massimo di 1.000.000 Euro
Operatore Non tenere o non conservare per 5 anni o non mettere a disposizione i Registri di cui all’art. 5 Regolamento Esecuzione (UE) 607/2012 Da 1.500,00 a 15.000,00 Euro
Operatore Mancata iscrizione al Registro degli Operatori EUTR (RIL) Da 500 a 1.200 Euro
Commerciante Non conservare (per almeno 5 anni) nominativi e indirizzi di venditori ed acquirenti di legno e derivati e le indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture Da 150,00 a 1.500,00 Euro