Casistica rilevante e documenti utili
La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha interpretato il regolamento (CE) n. 338/97 nei seguenti casi:
Nella causa C-154/02 (Nilsson), la CGUE ha interpretato il concetto di esemplare lavorato ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento n. 338/97. La Corte ha concluso che gli animali di cui all'allegato A, ma che sono stati imbalsamati, rientrano nella definizione di esemplari lavorati se sono soddisfatte quattro condizioni: in primo luogo, devono essere significativamente alterati rispetto al loro stato naturale grezzo; in secondo luogo, lo scopo di tale alterazione deve essere la produzione di gioielli, oggetti di ornamento, d'arte o di utilità, o strumenti musicali; in terzo luogo, devono rientrare chiaramente in una di queste categorie; e, in quarto luogo, non devono essere necessarie ulteriori operazioni di intaglio, lavorazione o fabbricazione per raggiungere il loro scopo.
La questione se lo stato naturale grezzo sia stato alterato in modo significativo non dipende dall'aspetto esteriore dell'esemplare in questione, ma piuttosto dal fatto che il suo stato generale abbia subito un'alterazione. Sia l'imbalsamazione convenzionale, in cui la pelle viene spogliata e la pelle conciata e imbalsamata, sia i moderni metodi di tassidermia alterano gli esemplari in modo completo e profondo. Di conseguenza, la prima condizione secondo cui un esemplare, per essere considerato lavorato, deve essere significativamente alterato, è certamente soddisfatta nel caso di un animale impagliato. Per quanto riguarda le altre tre condizioni, è chiaro che il fatto che l'animale sia stato imbalsamato per gioielli, ornamento, arte, utilità o strumenti musicali, che debba rientrare chiaramente in una di queste categorie e che non sia necessario un ulteriore intaglio, lavorazione o fabbricazione per raggiungere il suo scopo dipende dal singolo caso. Spetta al giudice nazionale verificare se i criteri sono soddisfatti.
Inoltre, secondo la CGUE, ricevere esemplari in dono o in eredità e uccidere gli animali per poi entrarne in possesso li rende acquisiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 338/97. Non è necessario che la persona che ha acquistato gli esemplari più di 50 anni prima sia l'attuale proprietario. Non è necessario che la persona che ha acquistato l'esemplare più di 50 anni prima sia l'attuale proprietario. Nonostante la disposizione di cui all'articolo 32, secondo comma, del regolamento n. 1808/2001, l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 338/97 deve essere interpretato nel senso che l'organo di gestione dello Stato membro interessato deve essere in grado di accertare che l'esemplare in questione è stato acquisito in conformità alle condizioni di cui all'articolo 2, lettera w), del regolamento n. 338/97.
Nella causa C-219/07 (Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel), la CGUE si è occupata di norme che vietavano l'uso commerciale di determinati esemplari, a meno che tali esemplari non fossero esplicitamente menzionati in tali norme nazionali. In particolare, un decreto nazionale belga prevedeva il divieto assoluto di importare da un altro Stato membro, detenere o commerciare mammiferi appartenenti a specie non incluse nell'elenco "positivo" allegato al decreto. La CGUE ha concluso che il diritto dell'UE non osta a tale normativa nazionale se la protezione o il rispetto della protezione della specie non possono essere garantiti in modo altrettanto efficace da misure che ostacolano in misura minore il commercio intracomunitario. Spetta al giudice nazionale stabilire, tra l'altro, se l'elenco nazionale sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori e se le condizioni per la detenzione di esemplari di mammiferi non menzionati in tale elenco siano oggettivamente giustificate e non vadano al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale nel suo complesso.