Valutazione strategica dell'impatto ambientale (VAS)

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La definizione di piano e programma

 

Articolo 2, lettera a), della direttiva VAS:
per "piani e programmi" si intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le relative modifiche:
  1. che sono soggetti alla preparazione e/o all'adozione da parte di un'autorità a livello nazionale, regionale o locale o che sono preparati da un'autorità per l'adozione, attraverso una procedura legislativa da parte del Parlamento o del Governo, e
  2. che sono richiesti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

La direttiva VAS si applica ai piani e ai programmi pubblici, cioè quelli che sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità e che sono richiesti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. Analogamente alla Direttiva VIA, la Direttiva VAS esclude dal suo campo di applicazione i piani e i programmi il cui unico scopo è quello di servire la difesa nazionale o l'emergenza civile, nonché i piani e i programmi finanziari o di bilancio.

Per decidere se un piano e un programma rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, devono essere soddisfatti i quattro criteri seguenti:

  1. il piano e il programma deve essere oggetto di preparazione e/o adozione da parte di un'autorità a livello nazionale, regionale o locale;
  2. è richiesto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
  3. è preparato da uno dei settori elencati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva;
  4. definisce il quadro per la futura autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA.

I piani e i programmi che soddisfano i requisiti di cui sopra, ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e rappresentano modifiche minori ai piani e ai programmi che soddisfano i requisiti di cui sopra, non sono automaticamente valutati. Per questi gli Stati membri devono determinare, attraverso un esame caso per caso o specificando i tipi di piani e programmi o combinando entrambi gli approcci, quali piani e programmi devono essere sottoposti a valutazione ambientale in quanto possono avere effetti ambientali significativi. A questo proposito, la CGUE ha osservato che, se è vero che l'espressione "piani e programmi" deve riguardare un'area specifica, non risulta dalla formulazione dell'articolo 2, lettera a), o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che tali piani o programmi debbano riguardare la pianificazione di una determinata area. Dalla formulazione di tali disposizioni si evince che esse riguardano, in senso più ampio, la pianificazione regionale e distrettuale in generale (causa C-290/15, D'Oultremont e altri, punti 45 e 52).

Per quanto riguarda la differenza tra piano e programma, non sembra esserci. È opinione comune che la Direttiva VAS non distingua tra questi due termini e stabilisca requisiti identici per entrambi. La terminologia utilizzata può tuttavia creare confusione, dato che la Direttiva Habitat utilizza solo il termine piano.

La giurisprudenza della CGUE si occupa del fatto che la direttiva VAS non contiene una definizione più precisa di piani e programmi soggetti a valutazione d'impatto. La CGUE si attiene generalmente all'obiettivo di base della direttiva, ovvero che i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione d'impatto. Questo principio è stato definito per la prima volta dalla CGUE in relazione alla direttiva VIA, per essere successivamente riaffermato per la valutazione di piani e programmi. Si vedano le cause riunite C-105/09 e C-110/09, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, par. 32: "...come risulta dall'articolo 1 della direttiva 2001/42, l'obiettivo fondamentale di tale direttiva è, quando i piani e i programmi possono avere effetti significativi sull'ambiente, di richiedere una valutazione ambientale al momento della loro preparazione e prima della loro adozione". Essa funge da guida interpretativa in termini generali per l'interpretazione delle disposizioni che definiscono le misure previste dalla Direttiva VAS, o più specificamente per l'interpretazione dei requisiti interpretativi sulla forma giuridica del piano o del programma (vedi sotto) o per la determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 3(3) della Direttiva VAS. 3(3) della Direttiva VAS.

Per quanto riguarda l'interpretazione delle caratteristiche dei piani e dei programmi che definiscono il quadro di riferimento, è solo negli ultimi anni che si possono rintracciare decisioni significative della CGUE al riguardo. Secondo la CGUE, "è necessario esaminare il contenuto e lo scopo di tali programmi, tenendo conto dell'ambito della valutazione ambientale dei progetti" (cause riunite C-105/09 e C-110/09, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, para. 45). Secondo la causa C-290/15, D'Oultremont e altri, il termine piano e programma "si riferisce a qualsiasi misura che stabilisce, mediante la definizione di norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per la concessione e l'attuazione di uno o più progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente..." (par. 49).

Il quadro di riferimento ai sensi della Direttiva VAS può quindi essere interpretato come la definizione di un insieme significativo di criteri e regole dettagliate per la concessione e l'attuazione, il che significa che il piano o il programma deve essere sostanziale e stabilire criteri o condizioni per i progetti che richiedono la VIA. Da un lato, questa interpretazione mira a garantire che le valutazioni di impatto ambientale vengano effettuate per gli atti che hanno un impatto significativo sull'ambiente. Dall'altro lato, però, si vuole anche evitare, nel senso della regola de minimis, che la determinazione separata di singoli criteri o condizioni faccia scattare la necessità della VAS. In questa logica, è possibile individuare diversi atti normativi ad hoc che autorizzano il progetto, come ha fatto la CGUE, ad esempio, nella causa C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e altri).

Tuttavia, il criterio di una serie di specifiche stabilite dal piano o dal programma per diventare sostanziali non è privo di problemi. Gli Stati membri potrebbero essere tentati di aggirare gli obblighi previsti dalla direttiva VAS, compresa la partecipazione pubblica, suddividendo le misure, riducendo così l'effetto pratico della direttiva. In effetti, la suddivisione dei programmi per i singoli progetti non sembra rappresentare una via di fuga dall'obbligo di effettuare la VAS. Ciononostante, il risultato principale sembra essere che la CGUE ha escluso la pianificazione di una determinata area come una delle caratteristiche di un piano o di un programma ai sensi della direttiva VAS. È sufficiente che gli atti di pianificazione "riguardino, in senso lato, la pianificazione regionale e distrettuale in generale" (causa C-290/15, D'Oultremont e altri, punti 47-48).

Per quanto riguarda la condizione di cui all'art. 2(a) della direttiva VAS, i piani e i programmi sono richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Dalla sentenza nella causa C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles e altri, si evince che la direttiva VAS si applica anche ai piani e ai programmi adottati su base facoltativa (nella fattispecie, i piani territoriali specifici), in quanto "...i piani e i programmi la cui adozione è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, che determinano le autorità competenti per la loro adozione e la procedura per la loro preparazione, devono essere considerati come 'richiesti'..." (par. 31). È quindi irrilevante che l'adozione del piano o del programma sia imposta come obbligo dalla legislazione nazionale. La loro adozione a discrezione è già sufficiente ai fini della Direttiva VAS.