Giurisprudenza di legittimità sulla protezione penale degli animali e della fauna selvatica in Italia
In termini più generali, la protezione degli animali attraverso il diritto penale si configura attraverso e fattispecie di cui agli articoli 544-ter e 727 c.p. Tali fattispecie coesistono peraltro, come menzionato sopra, con le fattispecie speciali definite dalla legge n. 157/1992.
L’articolo 544-ter c.p. sanziona il maltrattamento di animali, qualificato come la condotta di cagionare lesioni ad un animale, ovvero “la sottoposizione a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. “La fattispecie di maltrattamento di animali configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta ‘per crudeltà’, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta ‘senza necessità’” (Cass., Sez. III, 30/11/2007, n. 44822).
La Cassazione ha chiarito che una lesione ad un animale derivante dall’esercizio abusivo della caccia integra il delitto di cui all’art. 544-ter c.p., “poiché è una forma di maltrattamento ferire un animale senza che ve ne sia alcuna necessità. Tale reato non può peraltro ritenersi assorbito dalle sanzioni previste dalla normativa che regola l’esercizio della caccia, essendo la regolamentazione di tempi e modi dell’esercizio della caccia dettata ad altri fini (ecologici, protezione di alcune specie, controllo di animali nocivi), mentre i menzionati delitti sono stati introdotti a protezione del sentimento per gli animali” (Cass., Sez. I, 8/04/15, n. 17012). Inoltre, l’art. 544-ter c.p. prevede, accanto ad una condotta generatrice di lesioni, altra condotta ugualmente rilevante sul piano penale che attenti al benessere dell’animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell’animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. La nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l’animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. In questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie del maltrattamento nei termini oggi richiesti dal legislatore (Cass., Sez. III, 24/10/2014, n. 39159).
In termini di sanzioni accessorie, “Secondo il testuale tenore dell’art. 544-sexies c.p., in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli artt. 544-ter, 544- quater e 544-quinquies c.p. è sempre ordinata la confisca dell’animale vittima materiale dei reati de quibus, salvo che non risulti che lo stesso sia di proprietà di terzi”. (Cass., Sez. III, 06/11/2014, n. 14973).
L’art. 544-ter c.p. si differenzia, dunque, dalla fattispecie di abbandono di animali di cui all’articolo 727 c.p.. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che per il diverso elemento soggettivo richiesto, i due reati (art. 544-ter e art. 727 c.p.) si distinguono per le finalità perseguite, in quanto il riferimento all’abbandono ed alla detenzione impropria di cui tratta l’art. 727 c.p., pare esclusivamente destinato ad assicurare che il possesso dell’animale da parte del detentore sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell’animale medesimo, mentre il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. mira a tutelare l’integrità fisica dell’animale rispetto a comportamenti volontari finalizzati a procurare sofferenza, lesioni o morte. Il tenore letterale dell’art. 544-ter, consente, inoltre, di ritenere che il requisito della crudeltà o dell’assenza di necessità non sia richiesto per la configurazione del reato quando la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quali la sottoposizione dell’animale a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, dovendosi in tal caso operare una distinzione analoga a quella a suo tempo effettuata con riferimento all’art. 727 c.p., nella sua precedente formulazione (Cass., Sez. III, 27/06/2013, n. 32837).