La protezione della fauna selvatica attraverso il diritto penale

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Una panoramica sui reati contro la fauna selvatica in Italia

 

La protezione della fauna selvatica in Italia si sostanzia principalmente attraverso il ricorso a fattispecie di natura contravvenzionale o delittuale. Facendo riferimento ai testi legislativi indicati nella sezione precedente, la gran parte delle sanzioni per i delitti contro la fauna selvatica sono contenuti nella legge n. 157/1992. L’articolo 30 della legge n. 157/1992 nello specifico sanziona con l’arresto e l’ammenda le seguenti condotte:

  • L’abbattimento, la cattura o la detenzione di mammiferi o uccelli protetti ai sensi dell’articolo 2, oltre a specifiche sanzioni per la medesima condotta verso specifiche specie protette (tra cui lo stambecco, l’orso bruno marsicano, il camoscio d’Abruzzo, il muflone sardo);
  • L’esercizio della caccia nei parchi nazionali, regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, ecc., nonché l’esercizio della caccia nei periodi di silenzio venatorio;
  • L’uccellagione;
  • Il commercio e la detenzione a tal fine di fauna selvatica.

Inoltre, l’articolo 31 della legge n. 157/1992 prevede sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina nazionale e regionale in materia di caccia, inclusa l’attività di caccia senza autorizzazione o in violazione di orari consentiti, ecc.

Il codice penale supplementa le disposizioni della legge 157/1992 con specifici delitti relativi alla protezione della fauna selvatica. L’art. 727-bis c.p. punisce l’uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Anche in questo caso si tratta di un reato contravvenzionale. Il titolo IX bis del libro II del Codice penale rubricato “Delitti contro il sentimento per gli animali” prevede invece una ulteriore serie di disposizioni: uccisione di animali (articolo 544-bis c.p.); maltrattamento di animali (articolo 544-ter c.p.); spettacoli e manifestazioni vietati (articolo 544-quater c.p.) e divieto di combattimento tra animali (articolo 544-quinquies c.p.).

Rilevante a tal riguardo è sottolineare che, sebbene tali reati siano delitti, ai sensi dell’articolo 19 ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale è esclusa l’applicazione di questi reati alle condotte poste in essere nell’esercizio dell’attività venatoria. Tale misura implica una serie di ripercussioni negative in relazione al perseguimento dell’obiettivo di tutela dell’ambiente e della fauna selvatica.

Possono inoltre essere applicate, ricorrendone i presupposti, le sanzioni relative a reati quali: il danneggiamento (art. 635 c.p.), la distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), applicabili, ad esempio alle ipotesi di distruzione di nidi, tagli boschivi non autorizzati ecc.; furto (artt. 624, 625 c.p.) applicabili quando ricorrono i presupposti per il cd “furto venatorio” o il furto di legname; ricettazione (art. 648 c.p.). Il reato di furto venatorio si applica anche in continuità dell’applicazione della legge n. 197/92, qualora l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia (Cass., Sez. V, 18/02/2020, n. 16981). Inoltre, ha specificato che la condizione giuridica della fauna selvatica è tale per cui il delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625 c.p. è configurabile nell'ipotesi di impossessamento della selvaggina fuori dei limiti di tempo consentiti o in spregio ai divieti di caccia riguardanti le specie protette (Cass., Sez. IV, 04/03/2020, n.13506).