Normativa settoriale italiana in materia di fauna selvatica: La legge 157/1992 come punto di riferimento
La legge n. 157/1992 rappresenta uno dei primi interventi legislativi in materia di fauna selvatica. In quanto tale, l’innovazione principale, portata dalla riforma in parola. All’abbandono dell’impostazione precedente, infatti, corrisponde la costruzione, del tutto nuova, che intende la fauna selvatica quale parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e, in quanto tale, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
Al fine di precisare, e circoscrivere, l’àmbito di intervento, l’art. 2, l. n. 157/1992 si premura di definire che cosa debba intendersi per fauna selvatica, facendo espresso riferimento alle «specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale».
Esistono differenti gradi di protezione della fauna selvatica: in alcuni casi come il lupo (canis lupus) e l’orso (ursus arctos) l’art. 2, domma 1, lett.a) fa riferimento a specie animali "particolarmente protette" - che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale - vietandone la cattura, e assoggettando l'eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali. In altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell'art. 18 che individua le specie “cacciabili” in determinati periodi: in tale categoria rientra, ad esempio, il cinghiale. Nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (articolo 11-quaterdecies, comma 5, D.L. n. 203/2005).
A tali disposizioni si accompagna, in una posizione tutt’altro che secondaria, l’aspetto della pianificazione faunistico-venatoria. In questo modo si intende far sì che l’abbattimento produca effetti positivi, per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Il riferimento va all’art. 10 l. n. 157/1992, il quale, al primo comma, dimostra di tendere «per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio». Il territorio nazionale è popolato da un elevatissimo numero di esemplari selvatici, di specie differenti, la cui presenza è spesso foriera di problemi, sia per altre specie, che vedono ridotta la propria capacità di procacciamento del cibo e di riproduzione, sia per le aree antropizzate, con danni alle colture o alle attività umane. Per queste ragioni, l’art. 10, secondo comma, l. n. 157/1992, impone la suddivisione del territorio in aree (comprensori omogenei), per i quali viene predisposto dalle Province un piano faunistico-venatorio, che individui, a seconda delle specie e del numero di esemplari, le modalità e i numeri, entro i quali sia consentito l’abbattimento, mentre alla Regione è affidato il compito di coordinare e di vigilare sull’esecuzione di siffatti piani provinciali. La legge di bilancio 2023 ha aggiunto l’articolo 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Esso costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura ed è di durata quinquennale. La sua adozione avviene entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'attuazione del piano è demandata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Piano è stato approvato con decreto 13 giugno 2023.