Introduzione alla normativa sulla fauna selvatica in Italia
Il traffico di animali selvatici rappresenta uno dei reati ambientali più rilevanti nell’ordinamento italiano. Per quanto riguarda il livello costituzionale, la protezione della fauna trova riscontro nell’articolo 9 della Costituzione. Come da riforma introdotta con la Legge Costituzionale n. 1/2022, il nuovo articolo 9 statuisce: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Le misure di contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia si fondano su un sistema organico di disposizioni nazionali, regionali e locali nella quasi totalità dei casi derivanti dalla introduzione nell’ordinamento italiano dei principi e delle prescrizioni presenti nelle norme (Direttive e Regolamenti) emanate dalla Unione Europea e nelle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
In termini generali, i seguenti provvedimenti legislative si possono enumerare in materia di protezione della fauna selvatica:
- Il codice penale;
- La Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che tutale la fauna selvatica omeoterma e disciplina anche l’attività venatoria.
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per quanto attiene alla pesca illegale.
- Per le aree protette in generale, la l. n. 394/1996 (“Legge quadro sulle aree protette”).
- Per quanto riguarda le Aree Marine Protette, invece, la relativa regolamentazione è contenuta nella Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante “Disposizioni per la difesa del mare”, e nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394, c.d. “Legge quadro sulle Aree Protette”.
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 pone la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES) di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento CEE n. 3626/82.
La più recente novità dal punto di vista normativo consiste nel Decreto Legislativo n. 134/2022, approvato per attuare il Regolamento 2016/429/UE. Il Decreto Legislativo si pone molteplici obiettivi, tra cui quelli di:
- adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell’articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili (lettera a);
- individuare (…) il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento (lettera b);
- prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all’acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia (…) (lettera n);
- conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l’attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione (lettera o);
- introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (lettera p);
- prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette (lettera q).