EU Water Law

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Direttiva nitrati
Norme applicabili alle zone vulnerabili

 

Gli Stati membri devono stabilire programmi d'azione sulle zone vulnerabili, i quali devono a loro volta essere adottati entro un anno dalla designazione di ogni nuova zona vulnerabile (art. 5, par. 1) e riveduti ogni quattro anni (art. 5, par. 7).

L'analisi di tali programmi d'azione da parte della Corte di Giustizia conclude che essi possono portare a valutazioni ambientali obbligatorie (cause riunite C-105/09 e C-110/09, Terre Wallonne contro Region Walonne, [2010] ERC I-05611).

  • In primo luogo, la Corte ha stabilito che un programma d'azione di questo tipo è, in linea di principio, un piano o un programma soggetto a valutazione ambientale strategica ai sensi della legislazione ambientale generale dell'UE (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS).
  • In secondo luogo, la Corte ha aggiunto che tale programma d'azione contiene "misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell'autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti", a loro volta soggetti a una valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa ambientale generale dell'UE (direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, direttiva VIA).