EU Water Law

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

Direttiva nitrati
Zone rese vulnerabili dai nitrati

 

Mentre agli Stati membri è stato concesso un "ampio margine di discrezionalità" nell'individuazione delle acque vulnerabili a causa della complessità delle valutazioni che sono chiamati a svolgere in tale contesto, essi sono tenuti a rispettare gli obiettivi della direttiva, ossia "la riduzione dell'inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti da fonti agricole", di modo che "l'esercizio di tale margine di discrezionalità non può risultare (....) nell’esclusione di un'ampia parte delle acque azotate dal campo di applicazione della direttiva (causa C-258/00, Commissione contro Francia, Racc. 2002, pag. I-05959, par. 53-54; causa C-356/13, Commissione contro Polonia, ECLI:EU:C:2014:2386, par. 38-42).

Gli Stati membri non sono tenuti a determinare la proporzione dell'inquinamento attribuibile ai nitrati di origine agricola, né a stabilire che la causa di tale inquinamento sia esclusivamente agricola. Essi devono tener conto non solo dell'inquinamento di origine agricola, ma anche di quello proveniente da altre fonti, in modo da determinare un livello massimo di inquinamento autorizzato per le acque destinate al consumo umano (Causa C-293/97, H.A. Standley e.a. & D.G.D. Metson e.a. [1999] ECR I-02603; Causa 356/13, Commissione contro Polonia, ECLI:EU:C:2014:2386). In altre parole, il semplice fatto che gli scarichi domestici o industriali contribuiscano alla concentrazione di nitrati nelle acque superficiali non è sufficiente, in quanto tale, ad escludere l'applicazione della direttiva 91/676 (causa 356/13, Commissione contro Polonia, ECLI:EU:C:2014:2386). Tuttavia, la direttiva si applica solo nella misura in cui gli scarichi di origine agricola contribuiscono in modo significativo all'inquinamento, anche se il diritto europeo non prevede una specifica soglia. Ad ogni modo, gli agricoltori non sono tenuti a sostenere i costi relativi all’eliminazione dell'inquinamento, al quale essi non hanno contribuito (causa C-293/97, H.A. Standley e.a. & D.G.D. Metson e.a., [1999] ECR I-02603).

Infine, l’esercizio dei poteri attributi alla autorità pubblica in termini di mera identificazione delle acque colpite (o potenzialmente colpite) dall’inquinamento e di designare le zone vulnerabili non è ritenuto sufficiente a garantire la piena trasposizione della direttiva (causa C-221/03, Commissione contro Belgio, [2005] ECR I-08307).