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A-Trattamento delle acque reflue urbane e nitrati di origine agricola
1-Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane: Monitoraggio

 

Monitoraggio

Il monitoraggio deve essere effettuato e gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo di monitoraggio utilizzato. I campioni di 24 ore proporzionali al flusso o basati sul tempo devono essere raccolti "nello stesso punto ben definito dell'uscita e, se necessario, dell'entrata dell'impianto di trattamento, al fine di monitorare la conformità ai requisiti per le acque reflue scaricate stabiliti nella presente direttiva". Il numero minimo di campioni annui deve essere determinato in base alle dimensioni dell'impianto di trattamento e deve essere raccolto a intervalli regolari nel corso dell'anno in conformità a una tabella e in base al livello di p.e. (Allegato I-D). Secondo la Corte di giustizia, se da un lato queste disposizioni fanno riferimento a "un obbligo continuo volto a garantire che gli scarichi soddisfino "nel tempo" i requisiti di qualità che devono essere soddisfatti sin dall'entrata in funzione dell'impianto di trattamento", dall'altro non richiedono che i campioni siano raccolti nell'arco di un intero anno e "qualora uno Stato membro sia in grado di presentare un campione che soddisfi i requisiti di cui all'allegato I.B della direttiva 91/271, gli obblighi derivanti dall'articolo 4 di tale direttiva devono essere considerati soddisfatti" Click here for more information!