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Costi e limiti di tempo

 

The practice shows there are many issues concerning Art. L'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus stabilisce che le procedure di revisione devono, tra l'altro, fornire rimedi adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, rimedi giuridicamente vincolanti, e devono essere giuste, eque, tempestive e non costose. Questi requisiti si riflettono nelle varie direttive dell'UE, in particolare nell'art. 11 [ex art. 10(1)]. 11 [ex art. 10(a)] della Direttiva VIA, ma non nella maggior parte del diritto ambientale dell'UE, anche se dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti giudiziari in materia ambientale basati sulla Convenzione di Aarhus.

Tuttavia, a differenza dell'art. 9(2) o dell'art. 9(3) della Convenzione di Aarhus, l'art. 9(3) della Convenzione di Aarhus, l'art. 9(4) non è direttamente applicabile nel diritto dell'UE, nonostante il requisito più ampio dell'art. 9(4). 9(4) non è direttamente applicabile nel diritto dell'UE, nonostante il requisito più ampio dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo. I tribunali nazionali sono semplicemente tenuti a interpretare il diritto nazionale in modo da ottenere, per quanto possibile, un risultato coerente con l'obiettivo perseguito da queste norme. Cfr. causa Klohn (C-167/17), par. 29: "A tale proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che l'articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata prevede semplicemente che i procedimenti giudiziari in questione "siano giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi". Data la genericità dei termini utilizzati, è difficile immaginare come si possa ritenere che tali disposizioni impongano agli Stati membri obblighi sufficientemente precisi al fine di rinunciare a misure nazionali di attuazione".

Ciò significa che i rappresentanti del pubblico interessato possono invocare l'effetto diretto del diritto dell'UE per ottenere l'accesso alla tutela giurisdizionale, ma non più per garantire che il procedimento non sia sproporzionatamente costoso o troppo lungo.

Di conseguenza, quando la CGUE interpreta cosa si intende esattamente per eccessiva onerosità dei procedimenti giudiziari in casi come C-260/11 (Edwards e Pallikaropoulos), C-427/07 (Commissione/Irlanda) o C-530/11 (Commissione/Regno Unito), l'impatto delle sue conclusioni è limitato. Ciò è di importanza cruciale per le controversie in materia di pianificazione e costruzione, poiché spesso comportano rischi finanziari elevati che il legislatore nazionale (o il tribunale) è tentato di delegare al pubblico interessato.

Cfr. causa Edwards e Pallikaropoulos (C-260/11), par. 33: "...il requisito secondo cui il costo non deve essere "proibitivo" si riferisce, in materia ambientale, al rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio di effettività, in base al quale le norme procedurali dettagliate che disciplinano le azioni per la tutela dei diritti di un individuo ai sensi del diritto dell'Unione europea non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione...".

Le regole che derivano dalla prima sentenza citata (Edwards) possono essere riassunte come segue: 1) per quanto riguarda i mezzi idonei a conseguire l'obiettivo di un'effettiva tutela giuridica nel settore del diritto ambientale senza spese processuali sproporzionate, si deve tener conto di tutte le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, in particolare del sistema nazionale di patrocinio a spese dello Stato; 2) il giudice nazionale deve tener conto anche dell'interesse della persona che intende difendere i propri diritti e dell'interesse generale alla tutela dell'ambiente. Il requisito dell'assenza di spese legali sproporzionate non può essere valutato in modo diverso dal giudice nazionale a seconda che si pronunci in primo grado, in appello o in un ulteriore appello. La seconda sentenza (Commissione/Irlanda) sottolinea che tutti i costi associati al procedimento devono essere presi in considerazione e che la mera possibilità per i tribunali di rinunciare all'imposizione di tasse (prassi amministrativa) non è in grado di soddisfare i requisiti della Direttiva VIA. La terza sentenza (Commissione/Regno Unito) dimostra poi che il requisito della non sproporzione dei costi del procedimento si applica anche alla concessione di misure provvisorie (e quindi, ad esempio, alla concessione dell'effetto sospensivo).

La CGUE riconosce in generale la possibilità di fissare un termine ragionevole per la presentazione di un ricorso in materia ambientale, purché tale termine non impedisca un ampio accesso del pubblico alla tutela giurisdizionale. Per quanto riguarda la possibilità di fissare un termine per il ricorso giurisdizionale, in linea di principio tale procedura non è possibile se potrebbe ostacolare in modo sostanziale l'effettiva attuazione del diritto dell'UE o, in pratica, rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'UE. Cfr. causa Barth (C-542/08), par. 28: "Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha affermato che è compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di termini ragionevoli per l'avvio di un procedimento, nell'interesse della certezza del diritto che tutela sia il singolo che le autorità interessate. Tali termini non sono tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. A questo proposito, un termine di prescrizione nazionale di tre anni appare ragionevole". Oppure causa Pohl (C-429/12), par. 29: "Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha affermato che è compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di termini ragionevoli per l'avvio di un procedimento nell'interesse della certezza del diritto, nella misura in cui tali termini non siano tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione".

La CGUE conclude quindi che il termine non può impedire di porre rimedio a una situazione in cui non è stata effettuata una valutazione di impatto ambientale. In tal caso, non sarà applicato dai tribunali nazionali (e, se del caso, l'atto impugnato sarà annullato, a meno che non prevalgano le ragioni per mantenerlo temporaneamente in vigore). Questa discrezionalità degli Stati membri si applica anche, ad esempio, alla fissazione dell'inizio del periodo di prescrizione (si veda la causa Q-Beef e Bosschaert, C-89/10 e C-96/10).

Allo stesso tempo, però, il termine non può impedire del tutto il rimedio della violazione dei requisiti ambientali dell'UE. Si veda la causa Stadt Wiener Neustadt (C-348/15), paragrafi. 42-44: "...il diritto dell'Unione, che non prevede alcuna norma sui termini per l'impugnazione delle autorizzazioni rilasciate in violazione dell'obbligo di valutare preliminarmente l'impatto ambientale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/377, non osta, in linea di principio e fatto salvo il rispetto del principio di equivalenza, a che lo Stato membro interessato fissi un termine di tre anni per l'impugnazione, come quello previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, dell'UVP-G 2000, cui fa riferimento l'articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell'UVP-G 2000. Tuttavia, non è compatibile con tale direttiva una disposizione nazionale in base alla quale i progetti per i quali l'autorizzazione non può più essere contestata in sede giurisdizionale, a causa della scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, sono puramente e semplicemente considerati legittimamente autorizzati per quanto riguarda l'obbligo di valutazione del loro impatto sull'ambiente, che spetta al giudice del rinvio verificare. Come ha osservato, in sostanza, l'avvocato generale ai punti 42-44 delle sue conclusioni, la direttiva 85/337 osta già, in quanto tale, a una disposizione di questo tipo, se non altro perché tale disposizione ha l'effetto giuridico di sollevare le autorità competenti dall'obbligo di tenere conto del fatto che un progetto ai sensi di tale direttiva è stato realizzato senza che sia stato valutato il suo impatto sull'ambiente e di provvedere a tale valutazione, qualora i lavori o gli interventi materiali connessi a tale progetto richiedano un'autorizzazione successiva (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., C-275/09, EU:C:2011:154, punto 37)."