Riesame giudiziario in materia di accesso alle informazioni
Nella causa Fish Legal e Shirley (C-279/12), la CGUE ha concluso che un'impresa di approvvigionamento idrico e fognario è considerata un'autorità pubblica. Sebbene si tratti di una società commerciale, peraltro soggetta a un regime normativo speciale per il settore in questione, il suo controllo ai sensi della direttiva 2003/4 non è escluso: "...occorre verificare se tali enti siano dotati, in base al diritto nazionale ad essi applicabile, di poteri speciali oltre a quelli derivanti dalle normali regole applicabili nei rapporti tra soggetti di diritto privato". Le imprese, come United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd e Southern Water Services Ltd, che forniscono servizi pubblici relativi all'ambiente sono sotto il controllo di un ente o di una persona, e dovrebbero quindi essere classificate come "autorità pubbliche", se non determinano in modo realmente autonomo il modo in cui forniscono tali servizi, dal momento che un'autorità pubblica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva è in grado di esercitare un'influenza decisiva sulla loro azione in campo ambientale".
Il Comitato per la conformità alla Convenzione di Aarhus ha esaminato diversi casi riguardanti entità simili. Ad esempio:
- Kazakistan ACCC/C/2004/1: la società statale Kazatomprom che svolge funzioni amministrative ai sensi della legislazione nazionale, comprese le attività in materia di ambiente, e che svolge funzioni pubbliche sotto il controllo di un'autorità pubblica.
- Ungheria ACCC/C/2004/4: Una società speciale di proprietà dello Stato per la costruzione di superstrade, istituita per legge, rientrerebbe nella definizione di autorità pubblica.
- Bielorussia ACCC/C/2009/37: la legislazione nazionale delega alcune funzioni relative alla conservazione e alla distribuzione di informazioni ambientali a enti privati. Queste dovrebbero essere considerate come rientranti nella definizione di "autorità pubblica".
La CGUE ha inoltre chiarito che gli obblighi di informazione non si applicano agli organismi o alle istituzioni che agiscono in qualità di legislatori: i ministeri nella misura in cui partecipano al processo legislativo, in particolare presentando progetti di legge o formulando pareri (causa Flachglas Torgau, C-204/09). D'altro canto, i ministeri, quando preparano e adottano regolamenti normativi di rango inferiore alla legge, sono tenuti a fornire informazioni (causa Deutsche Umwelthilfe, C-515/11). La direttiva non disciplina l'accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, laddove né i tribunali né gli organismi o le istituzioni sotto il loro controllo, che hanno quindi stretti legami con i tribunali, costituiscono "autorità pubbliche" (causa Friends of the Irish Environment, C-470/19).
Per quanto riguarda la legittimazione ad agire, la definizione di "richiedente" di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva include qualsiasi fisica o giuridica che richieda informazioni ambientali. Non ci sono requisiti di legittimazione legati alla cittadinanza, alla residenza, al centro di attività o a un interesse sufficiente per le informazioni in questione.
Per quanto riguarda la portata del ricorso, la CGUE ha stabilito che le procedure di ricorso nazionali in relazione alle domande di accesso all'informazione ambientale devono consentire all'organo giurisdizionale competente "di applicare efficacemente i principi e le norme pertinenti del diritto dell'UE" (causa East Sussex, C-71/14). Secondo l'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, i richiedenti devono avere accesso a una procedura di ricorso per contestare le autorità pubbliche per i seguenti motivi: l'autorità pubblica ha ignorato la richiesta di accesso all'"informazione ambientale"; la richiesta è stata erroneamente rifiutata, in tutto o in parte; la richiesta ha ricevuto una risposta inadeguata o non è stata trattata in conformità alle disposizioni degli articoli 3, 4 o 5 della direttiva. Questi motivi riguardano sia la legittimità sostanziale della decisione o dell'omissione dell'autorità pubblica (ossia quali informazioni sono state rifiutate e per quali motivi) sia la legittimità procedurale (ossia se la decisione soddisfa i requisiti relativi alla procedura con cui è stata presa o alle modalità di divulgazione delle informazioni).