Giurisprudenza di legittimità sulla protezione penale degli animali e della fauna selvatica in Italia
In lume dell’articolo 727 c.p., il presupposto giuridico di fondo è sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. In quest’ottica, quindi, “l’animale costituisce il bene giuridico protetto e non più l’oggetto materiale del reato, tanto che, per questa via, si è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela penale degli animali che appare più evidente laddove si tenga conto dei principi fissati dalle carte internazionali”. (Cass., Sez. III, 17/12/2014, n. 6829). Nella contravvenzione di cui all’articolo 727 c.p. non è richiesta la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità” (Cass., Sez. III, 3/12/2003, n. 46291).
Ulteriore profilo di rilievo, come affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, si riferisce infine al rapporto tra le fattispecie codicistiche analizzate sopra e le disposizioni speciali in materia di caccia di cui alla l. n. 157/1992, con particolare riguardo alla possibile configurazione di un ne bis in idem con riferimento a condotte lesive degli animali e specie protette. Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 727 c.p., essa è integrata da tutte quelle condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura, anche se esse non siano incluse tra le pratiche venatorie vietate dalla legge n. 157/1992, alla cui elencazione deve riconoscersi carattere meramente esemplificativo (Cass., Sez. III, 7/10/2014, n. 950). In questo senso, la Cassazione ha chiarito di recente come la clausola di salvezza di cui all’art. 19-ter disp. coord. c.p. osta a che la locuzione “senza necessità”, contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, c.p., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge n. 157/1992, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria (Cass, Sez. III, 9/11/2023, n. 7529). Inoltre, tra il reato di uccellagione di cui all’art. 30 della legge n. 157/1992 e quello di cui all’art. 544-ter c.p. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. c.p. il reato di cui all’art. 544-ter c.p. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo c.p. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore (Cass, Sez. III, 5/3/2015, n. 40751). Allo stesso tempo, tuttavia, integra il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544 ter c.p., la condotta dell'agente che, esercitando in modo abusive la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire od uccidere appartenenti alla specie animale automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, provochi lesioni ad un qualsiasi animale, poiché si tratta di condotta compiuta “senza necessità” e con piena accettazione del rischio di tale evento (Cass., Sez. I, 8/4/2015, n. 17012).