L’implementazione del regime CITES in Italia
L’Italia ha dapprima ratificato la Convenzione di Washington (CITES) con la legge 19 dicembre 1975, n. 874 e, in seguito, tramite la Legge 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione). La legge n. 150/1992 è stata successivamente modificata dalla Legge n. 59 del 1993, dalla legge n. 426 del 1998 e dal Decreto legislativo n. 275/2001. Inoltre, i Decreti del Ministero dell’Ambiente del 19/4/1996 e del 26/4/2001 comprendono l’elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale è vietata.
La Convenzione CITES stabilisce che il commercio di esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione ed iscritte nelle Appendici I e II alla Convenzione debba essere esercitato secondo precise modalità di autorizzazione e certificazione pubblica. La violazione delle prescrizioni della Convenzione è sanzionata dalla legge n. 150/1992, secondo la gravità dell’illecito commesso; in ogni caso, la legge stabilisce che sia sempre disposta la confisca dell’esemplare illegittimamente detenuto. La Certificazione Cites disciplinata nella Legge n. 150/1992 garantisce la legalità del commercio internazionale in via di estinzione, assicurandone la sopravvivenza in natura, inclusi il commercio internazionale di legname (illegal logging), ovvero il taglio illegale di foreste.
Inoltre, la Legge n. 150/1992 prevede sanzioni di natura contravvenzionale (l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila) chiunque, in violazione del Regolamento n. 338/97/CE e successive modificazioni, e con riferimento alle specie elencate negli allegati A, B e C al regolamento medesimo:
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza.
- Detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (Articolo 6).
Ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, l’Autorità di Gestione principale in Italia è costituita dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento. L'Autorità per l'emissione dei certificati è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri. L'Autorità competente al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale è affidata al Raggruppamento Carabinieri CITES sul territorio e alla Guardia di Finanza negli spazi doganali.