Diritto dell'acqua dell'UE
Indicazioni per la protezione dell'acqua
Spetta agli Stati membri determinare le misure pratiche che essi includono nei loro programmi per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque e dalle misure di attuazione adottate in conformità alle strategie adottate successivamente. La Direttiva ha così stabilito "un processo complesso articolato su più fasi disciplinate dettagliatamente, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie in funzione delle peculiarità e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nel loro territorio" (Causa C461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, supra, par. 42).
L'inquinamento delle acque sotterranee, da un lato, è oggetto della direttiva 12 dicembre 2006, 2006/118, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ([2006] GU L 372, pag. 19), le cui disposizioni sono in qualche modo confluite nei diversi meccanismi della direttiva quadro sulle acque, in modo da dover essere considerate congiuntamente.
D'altro canto, la strategia relativa all'inquinamento delle acque superficiali è stata definita nella direttiva 2008/105 del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ([2008] GU L248/84), che mira a ridurre progressivamente lo scarico di alcuni inquinanti, tra cui, ma non solo, circa quaranta "sostanze prioritarie" elencate nell'allegato X della direttiva quadro sulle acque, e ad arrestare o sopprimere progressivamente lo scarico di circa 20 di esse che sono caratterizzate come "sostanze prioritarie pericolose".
La direttiva quadro sulle acque prevede anche controlli delle emissioni e standard di qualità (articolo 16, paragrafi 6 e 7).