Causa C-664/15, Protec Natur-Arten und Landschaftsschutz Umweltorganisation, 20/12/2017, Secondo il diritto austriaco, "solo le persone fisiche e giuridiche che sono parti del procedimento amministrativo possono adire un tribunale per far valere la violazione dei loro diritti". La Corte di giustizia ritiene che tale norma procedurale "sia contraria ai requisiti derivanti dalla lettura combinata dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus e dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali". Inoltre, come sottolineato dalla Corte di giustizia, "la partecipazione a una procedura decisionale in materia ambientale è distinta e ha uno scopo diverso dal procedimento giudiziario, poiché quest'ultimo può, in alcune circostanze, essere diretto contro una decisione adottata al termine di tale procedura". La Corte ha inoltre concluso che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta (...) a una norma procedurale nazionale che imponga un termine a un'organizzazione ambientalista, in forza del quale un soggetto perde lo status di parte del procedimento e non può quindi proporre un ricorso contro la decisione risultante dal procedimento se non ha presentato obiezioni in tempo utile dopo l'avvio del procedimento amministrativo e, al più tardi, durante la fase orale di tale procedimento".